Speciale: responsabilità del produttore

LA RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE

La legge finanziaria 2008 (art.2 comma 445), a conclusione di un ampio dibattito, ha introdotto nell’ordinamento italiano l’istituto della azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, meglio nota come “class action” ovvero “representative action” quale nuovo strumento generale di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.

Tale azione collettiva – che di fatto agevolerà dal 1°gennaio 2009 le azioni legali nei confronti dei produttori – ha stimolato da più parti richieste di informazioni e chiarimenti sulle norme applicabili in materia di responsabilità da prodotto difettoso, nell’ambito dei diversi ordinamenti giuridici.

Con l’avvento infatti dello sviluppo tecnologico, del mutamento delle forme di produzione e della struttura del mercato, della produzione di massa e la delocalizzazione della produzione rispetto alla distribuzione, in una realtà economica e sociale caratterizzata da una industrializzazione avanzata, sempre più il produttore sente l’esigenza di individuare le regole che gli appartengono, preoccupato per la eventualità di dover di dover pagare un risarcimento esorbitante per i danni alla persona che i prodotti, i componenti ovvero parti di questi, potrebbero causare.

Ebbene, lo Studio Legale ha colto l’occasione per condividere con i propri clienti la presente monografia, elaborata in materia di responsabilità del produttore, offrendo una breve trattazione della disciplina presente in altri Paesi, evidenziandone le differenze ove presenti.

SOMMARIO
– INTRODUZIONE
– LA NORMATIVA VIGENTE PRIMA DEL CODICE DEL CONSUMO D. LGS. N. 206 DEL 6.09.2005
– RAPPORTO TRA LA RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE PER I DANNI CAUSATI DAI PRODOTTI DIFETTOSI E LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ AZIENDALE SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001
– ATTUALE NORMATIVA: IL CODICE DEL CONSUMO D. LGS. N. 206 DEL 6.09.2005.
– UNIONE EUROPEA
– ARGENTINA
– BRASILE
– U.S.A.
– SUD AFRICA
– FEDERAZIONE RUSSA
– SVIZZERA
– EMIRATI ARABI
– INDIA
– TAIWAN
– CINA
CONCLUSIONI

RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE

La responsabilità del produttore rappresenta un aspetto peculiare nel più vasto istituto della responsabilità civile, ciò in quanto il danno causato dalla messa in circolazione di prodotti difettosi presenta una potenzialità ben più diffusiva, che riguarda l’intera e indifferenziata platea dei consumatori.

L’Unione Europea ha sancito il principio della responsabilità oggettiva del produttore in caso di danno da prodotto difettoso, indipendentemente dalla colpa, mediante l’attuazione della Direttiva 85/374, recepita in Italia dal DPR 224/88.

Tale responsabilità può dirsi quindi una nuova forma di responsabilità in cui incorre chi produce e mette in circolazione nel mercato beni che a causa della loro difettosità comportano danni agli stessi acquirenti o a soggetti terzi.

Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:

a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;

b) l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;

c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio ed infine un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie

Tradizionalmente si afferma quindi che la mancata sicurezza di un bene di largo consumo può essere determinata da tre tipi di difetti:

  1. difetti di fabbricazione in senso stretto;
  2. difetti di progettazione;
  3. difetti di informazione.

 

La normativa vigente: DPR 24 maggio 1988, n.224

In via generale, chi subisce un danno, al fine di ottenere il risarcimento, è tenuto a dimostrare in sede di giudizio, i) la condotta dell’agente, ii) il danno subito e iii) il rapporto di causalità tra la condotta e il danno, nonché iv) il dolo o la colpa dell’agente.

Nel caso invece di azione diretta a far valere il danno subito a causa della difettosità del prodotto, il soggetto danneggiato non è gravato dall’onere di dimostrare la colpa della controparte, avendo esclusivamente l’onere di provare i) il difetto, ii) il danno e iii) la connessione causale fra il difetto e il danno.

Tale scelta normativa è frutto della immediata esigenza di alleggerire l’onere probatorio del danneggiato alla luce delle difficoltà di quest’ultimo qualora fosse tenuto a dimostrare anche la colpa del produttore.

Secondo il legislatore, tale prova si rivelerebbe estremamente difficile data l’ignoranza del consumatore circa le varie fasi del processo produttivo che hanno preceduto la messa in circolazione del bene poi rivelatosi difettoso.

Emerge quindi una responsabilità oggettiva del produttore per aver quest’ultimo messo in circolazione un prodotto “difettoso”.

 

Rapporto tra la responsabilità del produttore e la certificazione del sistema di qualità aziendale

La normativa sulla responsabilità da prodotto difettoso stabilisce che il produttore non è responsabile del danno causato da un prodotto difettoso se prova che, tenuto conto delle “circostanze” si può ritenere probabile che il difetto che ha causato il danno non esistesse quando egli ha provveduto a mettere il prodotto in circolazione.

Tra le circostanze richiamate dalla norma vi rientrano anche le indicazioni contenute nella norma UNI EN ISO 9001 che disciplina i requisiti che devono possedere le aziende per ricevere la certificazione di qualità “di processo” ed essere così riconosciute da un ente terzo in grado di produrre beni o servizi con un processo produttivo, commerciale, logistico tale da rendere minima la possibilità di produrre un bene difettoso.

Orbene la certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 si rileva un prezioso elemento di valutazione di cui il Giudice, eventualmente invocato, non potrà non tenere conto.

Inoltre un’efficiente gestione di un sistema di qualità aziendale certificato è molto importante nel caso in cui il danno al consumatore sia stato causato da un componente difettoso del prodotto fornito al produttore ovvero assemblatore finale da parte di un subfornitore o da un rivenditore o da un importatore che possono essere chiamati in causa dal primo per diminuire o escludere la responsabilità.

 

Il Codice del consumo D. Lgs. n. 206 del 6.09.2005.

La disciplina speciale di cui sopra risulta attualmente assorbita all’interno del Codice del Consumo di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n.206 (Artt. 114 e 127) che regola l’intera materia.

La normativa evidenzia la più gravosa posizione del produttore convenuto in giudizio, operando infatti nei suoi confronti una presunzione di colpa.

Il produttore potrà invero invocare a propria discolpa una tra le ipotesi di esclusione di responsabilità prescritte dal legislatore all’art.118 del Codice del Consumo:

La responsabilità e’ esclusa:

a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;

b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;

c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, ne’ lo ha fabbricato o distribuito nell’esercizio della sua attività professionale;

d) se il difetto e’ dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;

e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;

f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto e’ interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui e’ stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.

Deve concludersi quindi che, fuori dai casi elencati dalla normativa in oggetto, il produttore sarà sempre ritenuto responsabile del danno cagionato.

Ad ogni buon conto è opportuno sottolineare che opera in suo favore una riduzione di responsabilità nel caso in cui egli dimostri il concorso del danneggiato nella commissione del fatto causativo del danno (art.122); infatti il produttore è escluso dall’obbligo di risarcire il danno se il soggetto danneggiato, pur consapevole del difetto del prodotto e della pericolosità dello stesso, vi si sia volontariamente esposto.

Inoltre è nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità del produttore.

In ordine ai termini di prescrizione, il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identità’ del responsabile, ed infine, con riferimento alla decadenza, il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l’importatore nella Unione europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.

 

Unione Europea

Per i paesi membri dell’Unione Europea, la norma di riferimento in tema di responsabilità da prodotto difettoso è la citata Direttiva 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, modificata dalla successiva Direttiva 99/34.

Come risaputo la direttiva è una norma che impone un obbligo di finalità, impegnando i Paesi aderenti all’UE a realizzarne gli scopi essenziali con la libertà di adottare i mezzi ritenuti più opportuni. Ciò detto, risulta chiaro che la disciplina sulla responsabilità da prodotto difettoso, in tutti i paesi in questione, sarà modellata sulle prescrizioni incluse nella suddetta direttiva, con l’ovvia conseguenza che ancorché in presenza di differenze tra varie legislazioni adottate dai diversi Paesi, queste non toccheranno i nuclei fondamentali della suddetta normativa:

  1. il riconoscimento del principio della responsabilità oggettiva;
  2. l’onere in capo al consumatore di provare l’esistenza del a) danno, b) difetto del prodotto e c) dei relativi nessi causali;
  3. la limitazione della responsabilità del produttore circoscritta alle ipotesi di esonero;
  4. l’identificazione delle tipologie di danni di cui i fornitore è responsabile;
  5. l’individuazione dei termini uniformi di prescrizione e decadenza;
  6. le finalità dei singoli ordinamenti di prevedere un limite alla responsabilità globale del produttore nel caso di morte o lesioni personali causate da una serie di articoli che presentino gli stessi difetti, limite che non può comunque scendere al di sotto dei 70 milioni di euro.

 

ARGENTINA

La responsabilità da prodotto difettoso è contenuta nella legge a tutela dei consumatori. I fabbricanti, gli importatori, i distributori ed infine i venditori sono tenuti ad informare dettagliatamente i consumatori sulle caratteristiche essenziali dei prodotti e sono ritenuti solidalmente responsabili per gli eventuali danni derivanti da prodotti difettosi. Qualora trattasi di prodotti potenzialmente pericolosi, tali soggetti sono tenuti a predisporre un manuale di utilizzo in lingua spagnola.

Qualora i prodotti siano importati, l’importatore ha l’obbligo di eseguire una traduzione fedele del manuale originale.

 

BRASILE

La legge n. 8.078 del 1990 e successive integrazioni prevede una disciplina simile a quella in vigore in Italia tranne che per due aspetti.

  1. il commerciante risponde in luogo del produttore qualora non fornisca il nome di quest’ultimo o venda prodotti privi del nome del produttore non consentendo di risalire allo stesso, ovvero in difetto di corretta conservazione di prodotti deperibili.
  2. il fabbricante e l’importatore devono assicurare la continuità di assistenza mediante pezzi di ricambio in caso di cessazione della produzione o dell’importazione del prodotto per un periodo ragionevole o per la durata eventualmente richiesta dalla legge.

Tale normativa, conosciuta anche come Codice di Difesa dei Consumatori è espressamente dichiarata di ordine pubblico e di preminente interesse sociale ed in quanto tale è inderogabile dalle parti. Inoltre è previsto un organo (Pubblico Ministero di Difesa del Consumatore – coadiuvato da una serie di prefetture specializzate in tale campo) a cui i consumatori possono rivolgersi direttamente.

Una similitudine importante tra la disciplina italiana e quella brasiliana riguarda la solidarietà tra tutti i fornitori responsabili, anche qualora tra questi ci siano fornitori stranieri, tenuti anch’essi a rispondere dei difetti dei loro prodotti commercializzati nel mercato brasiliano.

 

U.S.A

Negli Stati Uniti si assiste ad una recente tendenza a riformare il regime legale della responsabilità da prodotto difettoso.

Tali sviluppi possono essere considerati assolutamente a favore dell’impresa e sono significativi a vantaggio dei produttori, venditori e degli altri soggetti coinvolti nella catena distributiva.

Le riforme più favorevoli per i produttori sono avvenute tra il 2003 e il 2006 negli stati della Florida, Georgia, Ohio, Missuri, South Carolina , Oklaoma, Mississipi, Idaho e Texas.

In particolare tali riforme, nonostante alcune differenze tra i vari Stati, si preoccupano di rendere più rigidi i requisiti che l’attore deve soddisfare per ottenere il risarcimento da danni punitivi[1], nonché di individuare un tetto massimo nell’ammontare di tale risarcimento. La fissazione del suddetto limite agevola il convenuto nella misura in cui induce le giurie al risarcimento della cifra massima solo in situazioni particolarmente gravi e di conseguenza ad infliggere pene relativamente più modeste nella stragrande maggioranza dei casi.

Va tenuto inoltre in considerazione che l’emanazione delle suddette riforme è finalizzata, oltre che all’incentivazione del commercio e degli investimenti nel territorio statunitense, all’abbassamento dei costi assicurativi sulla responsabilità da prodotto[2], in modo da aumentare le compagnie assicurative specializzate in tale ambito.

Altro ed importante obiettivo dei recenti provvedimenti legislativi in questione è la deflazione delle cause “frivole”, mediante l’imposizione di sanzioni pecuniarie alle parti ed ai loro consulenti legali nelle ipotesi di azioni prive di fondamento o “temerarie”.

Contemporaneamente alla realizzazione di tali importanti riforme, due importanti leggi federali sono state promulgate nel 2005: la prima contiene alcune limitazioni alle azioni promuovibili contro i produttori farmaceutici e la seconda ha, invece, ad oggetto le c.d. class actions (intendendosi per tali le azioni promosse da un nucleo di attori che si riuniscono al fine di avviare un’unica causa contro il convenuto).

Quest’ultima in particolare prevede il trasferimento della competenza ai tribunali federali al fine di ridurre il numero di azioni promosse in maniera infondata e di bloccare la deleteria pratica del forum shopping tra i tribunali statali, soventemente attuata dagli attori al fine di individuale il giudice più favorevole all’istante.

Una legislazione particolarmente severa nei confronti dei consumatori a vantaggio delle imprese è sicuramente quella dello Stato della California.

Quest’ultimo infatti prevede:

– che il consumatore per far valer la pretesa al risarcimento dei danni punitivi deve dimostrare che il produttore ha agito con violenza, inganno o dolo;

– che il riconoscimento e la quantificazione del risarcimento deve avvenire in un separato procedimento;

– nel caso di danno non patrimoniale la inammissibilità della condanna per responsabilità solidale.

Inoltre i prodotti che sono per loro natura pericolosi, così come i prodotti alimentari con alto contenuto di colesterolo, alcool e le sigarette non possono dar luogo ad una responsabilità da prodotto.

Anche lo Stato della Florida ha approvato una serie di riforme in tema di responsabilità da prodotto difettoso. La prima riguarda i danni punitivi, il cui ammontare massimo è stato ridotto fino a tre volte l’ammontare dei danni compensativi oppure fino a 500.000$. Nondimeno, nelle ipotesi in cui sia accertato che il produttore ha agito al fine di ottenere un guadagno ingiustificabile o che era a conoscenza della possibile lesione, il tetto massimo è aumentato fino a 4 volte l’ammontare dei danni punitivi o 2 milioni di dollari. A carico dell’attore resterà, tuttavia, l’onere di provare il dolo o la negligenza del fornitore.

La legislazione della Florida esclude la responsabilità solidale.

Nel 2005 una serie di riforme è stata emanata anche in South Carolina. Come già accade in Florida anche qui l’attore al fine di ottenere il risarcimento dei danni punitivi deve fornire una prova “chiara e convincente” della loro esistenza.

Quale deterrente, sono inoltre previsti rigidi requisiti e sanzioni severe a carico di chi promuove azioni o presenta difese frivole.

Differisce da quella floridiana la disciplina della responsabilità solidale che in South Carolina non esiste per il convenuto che sia considerato responsabile di risarcimento per un danno indivisibile ed in misura inferiore al 50%; qualora egli versi in tale situazione sarà tenuto ad un risarcimento proporzionato alla sua quota di responsabilità. Tale normativa non si applica in caso di comportamento doloso, gravemente negligente o legato all’uso, alla vendita od al possesso di alcool e droghe.

Ancora più severe sono le norme vigenti in Texas in tema di danni punitivi, il loro ammontare massimo è infatti previsto nella misura di 2 volte quello dei danni economici accordati oltre a quelli non accordati fino ad un massimo di 750.000$. Anche in questo caso l’onere della prova è a carico dell’attore oltre al necessario voto unanime da parte della giuria ai fini della condanna.

In tema di solidarietà, il convenuto sarà ritenuto responsabile solo per la quota parte di colpa a suo carico.

Un onere ulteriore grava sull’attore il quale, causa la progettazione difettosa, dovrà dimostrare l’esistenza di alternative economicamente più sicure e tecnologicamente disponibili e possibili al momento della fabbricazione del prodotto. Viceversa, vige una presunzione di non-difettosità sui beni prodotti in conformità agli standards governativi obbligatori o approvati dalla FDA (Food and Drug Administration).

Infine, a tutela del venditore è vietata ogni azione a suo carico qualora egli non sia anche produttore e non abbia in alcun modo partecipato alla sua progettazione, né era a conoscenza del difetto.

 

SUD AFRICA

L’attuale normativa sud-africana in tema di tutela del consumatore non prevede alcuna forma di responsabilità oggettiva in capo al produttore, il che significa che qualora costui dimostri di non aver agito con dolo né con negligenza non potranno essergli imputati i danni procurati da un bene difettoso da lui prodotto.

All’attore spettano i consueti oneri probatori riguardanti l’esistenza del danno, del difetto ed il rapporto causale tra i due, ma in aggiunta a questi, deve essere anche dimostrato che il maggiore rischio al quale è stato esposto, senza alcun tipo di avvertimento, ha causato il danno.

Nell’ordinamento sud-africano c’è, inoltre, una distinzione basilare tra rapporto causale fattuale e rapporto causale legale; quello che fonda la pretesa risarcitoria dell’attore è il rapporto di tipo fattuale.

Come quella italiana, anche la disciplina sud-africana prevede un’eventuale riduzione della responsabilità del produttore in caso di negligenza del consumatore; parimenti la legge non riconosce i danni punitivi.

All’attuale normativa in vigore potrà derivare qualche innovazione stante l’emanazione di una nuova riforma più favorevole al consumatore denominata Consumer Protection Bill che introdurrà una forma di responsabilità oggettiva in vigore dal gennaio 2010.

Questa esplicitamente prevede la responsabilità del produttore, importatore, distributore o rivenditore per qualunque danno causato interamente o parzialmente, quale conseguenza di:

  1. fornitura di prodotti non sicuri;
  2. fabbricazione difettosa ovvero presenza di un rischio nel prodotto; ovvero
  3. inadeguate istruzioni.

Il produttore sarà cioè responsabile per il sol fatto che i beni difettosi da lui creati hanno provocato danni.

Tuttavia, il produttore potrà difendersi dimostrando che la non-sicurezza del bene prodotto è legata alla conformità con la regolamentazione pubblica ovvero che il difetto non esisteva al tempo della messa in commercio del prodotto ed infine che il difetto non poteva essere da lui scoperto.

 

FEDERAZIONE RUSSA

Il tratto caratteristico è rappresentato dal sistema di certificazione obbligatoria dei prodotti importati nel territorio.

Ciò risale al 1982 quando venne varata la legge sulla difesa dei diritti del consumatore, stabilendo che ogni consumatore ha diritto i) alla sicurezza e alla adeguata qualità dei prodotti acquistabili sul mercato, ii) alla completa e veritiera informazione sulle caratteristiche e modalità di utilizzo del bene acquistato.

La certificazione dei prodotti è un vincolo cogente, poiché previsto da una legge dello stato russo e in quanto tale non derogabile.

Il Codice internazionale delle merci confrontato con il codice delle merci russo determina l’obbligatorietà o meno della certificazione Gosstandart, meglio conosciuto come codice Gost.

In tale modo si vuole garantire la tutela sulla sicurezza del prodotto nonché l’adeguata informazione sulle sue caratteristiche e modalità di utilizzo.

Il documento Gost infatti permette di attestare che il prodotto è conforme agli standard russi di riferimento.

Soffermandosi sulla legislazione russa, la normativa di riferimento è quella contenuta nella Consumer Protection Law emanata nel 1992.

Tale disciplina prevede 4 tipologie di responsabilità in cui può incorrere il fornitore:

  1. responsabilità dovute all’inadeguatezza delle informazioni offerte;
  2. responsabilità per la violazione dei diritti del consumatore;
  3. responsabilità derivante dal danno causato dall’aver fornito beni difettosi;
  4. obbligo di compensazione dei danni morali causati dal prodotto difettoso.

Alcune similitudini con la legge italiana riguardano la generale presunzione di colpa in capo al produttore, dovendo il consumatore esclusivamente dimostrare il danno patito, il difetto ed il rapporto di causalità tra i due. Tale presunzione tuttavia può essere vinta nel momento in cui il fornitore dimostri che il difetto è derivato da cause di forza maggiore a lui non imputabili o da un uso erroneo del bene da parte del consumatore.

Inoltre, la responsabilità diminuisce in caso di negligenza del consumatore.

In merito, invece, alla tipologia di danni risarcibili, è bene specificare che in Russia non esiste il concetto di danno punitivo, andranno quindi risarcite solo le perdite attuali cagionate.

 

SVIZZERA

Nell’ambito dell’ordinamento svizzero manca una norma speciale che disciplina la responsabilità del produttore.

In ogni caso la responsabilità da prodotto difettoso si uniforma ai principi generali vigenti in materia di responsabilità civile. Nel caso in cui il produttore o il soggetto leso appartengano ad uno stato straniero, al danneggiato è consentito di scegliere tra il diritto dello Stato in cui il produttore ha la propria sede ed il diritto dello Stato in cui il prodotto difettoso fu acquistato a condizione che il produttore ne abbia consentito la messa in circolazione.

Le categorie di difetti del prodotto sono sei (6) e la più grave è rappresentata dai difetti di informazione.

A tale proposito – secondo la legge svizzera – il produttore deve aver fornito le istruzioni che rendono possibile l’uso efficace di un determinato prodotto, nonché le avvertenze che ne permettono l’uso sicuro.

Il produttore che abbia fornito le istruzioni prive di avvertenze risponderà comunque degli eventuali danni cagionati. A tale proposito talvolta i Tribunali svizzeri hanno preteso che il prodotto fosse corredato anche da avvertenze riguardanti i pericoli derivabili da un impiego errato del prodotto.

Va esente da responsabilità pertanto quel produttore che ha adempiuto in maniera particolarmente minuziosa ed attenta.

 

EMIRATI ARABI

Anche negli Emirati Arabi la tendenza prevalente è quella di aumentare il livello di protezione del consumatore leso, ampliando la cerchia dei suoi diritti ed imponendo obblighi più severi ai produttori.

È questo lo spirito della Consumer Protection Law (24/2006) emanata nel 2006.

Tra le novità più importanti introdotte dalla nuova disciplina va segnalata la creazione di due nuovi organismi posti a tutela del consumatore quali l’Alta Commissione per la Protezione del Consumatore ed il Dipartimento per la Protezione del Consumatore.

Anche i produttori sono direttamente chiamati in causa dovendo essi sottostare a nuovi e più penetranti obblighi informativi nei confronti degli acquirenti e riconoscendoli come responsabili dei danni derivanti dalla produzione di prodotti difettosi.

Alla violazione degli obblighi indicati è connessa la previsione di sanzioni pecuniarie il cui ammontare è fissato solo nel minimo.

 

INDIA

In India, non esistendo una legislazione uniforme sulla responsabilità da prodotto difettoso, sono ritenute applicabili altre normative quali il Consumer Protection Act emanato nel lontano 1986, il Monopolies and Restrictive Trade Practices Act risalente al 1969, nonché i principi della common law e della violazione dei contratti.

Questa disciplina eclettica ha lo svantaggio di essere frazionata e risultare poco chiara; difetta ad esempio di chiare definizioni circa le categorie di danni risarcibili giungendo solo la giurisprudenza ad enuclearli in maniera simile alle discipline occidentali.

Non è espressamente previsto e neppure risulta chiaro l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte riguardo all’esistenza o meno di una forma oggettiva di responsabilità.

Una particolarità della disciplina indiana consiste invece nella derogabilità delle sue previsioni da parte della volontà delle parti, con la possibilità di escludere anche la responsabilità del produttore, in netta antitesi al divieto previsto dalla normativa italiana.

La legge indiana, inoltre, prevede la possibilità di imporre al produttore il risarcimento dei danni punitivi, ma nella pratica questa eventualità si verifica ancora meno che negli Stati Uniti.

 

TAIWAN

La nuova normativa a tutela del consumatore prevede una responsabilità di tipo oggettivo in capo al produttore/venditore del bene difettoso, laddove prima costui era punibile solo ove ne fosse provata la negligenza.

In particolare, il produttore è tenuto a fabbricare beni privi di qualsivoglia pericolo per la sicurezza o l’igiene; qualora possano risultare pericolosi, il produttore deve preoccuparsi di informare debitamente i possibili acquirenti.

Qualora venga accertata la responsabilità del fornitore, costui può subire conseguenze che vanno dal risarcimento del consumatore per la sua “perdita attuale” (definizione ambigua nella quale si ritiene di poter ricomprendere le spese mediche affrontate e la perdita del reddito); inoltre, in caso di negligenza o dolo, il consumatore potrà ottenere anche il risarcimento dei danni punitivi nella misura del triplo dell’ammontare del danno attuale. I provvedimenti contro i fornitori possono raggiungere la più grave sanzione dell’obbligo del ritiro dal mercato della produzione.

Una particolarità della disciplina taiwanese consiste nella previsione di un network di organizzazioni pubbliche e private cui il consumatore può rivolgersi per essere assistito nei procedimenti contro i fornitori.

 

CINA

Pur essendo presente una specifica normativa al riguardo, tuttavia problemi sorgono nella sua concreta applicazione e attuazione spesso disattesa.

Ad ogni buon conto i produttori sono responsabili della qualità dei prodotti secondo la Product Quality Law of the People’s Reppublic of China.

Parimenti alla normativa italiana, trattasi di una forma di responsabilità oggettiva del produttore il quale abbia messo in commercio un prodotto difettoso, intendendosi per tale un prodotto non conforme a determinati standards, previsti a livello nazionale, posti a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori.

Qualora i suddetti standards non esistano per determinati beni, questi verranno ritenuti difettosi se comportano un irragionevole pericolo per persone o cose.

I produttori sono soggetti ad una serie di obblighi di informazione da fornire al consumatore ed in tema di imballaggio; in particolare costoro devono apporre sul prodotto o sulla sua confezione indicazioni inerenti gli ingredienti utilizzati, la possibile pericolosità del bene, la data di scadenza, tutto in lingua cinese.

Ciò detto altri doveri del produttore riguardano l’utilizzazione di un sistema di certificazione della qualità del prodotto mediante l’utilizzo di marche e certificati, l’adozione di tutte le misure necessarie per mantenere la qualità del bene ed evitarne il deterioramento, la non falsificazione dei prodotti ed il divieto di mescolare con essi elementi impropri.

Qualora il produttore non riesca a dimostrare la propria estraneità (provando che il bene non era stato dallo stesso immesso sul mercato ovvero che a quel tempo il bene non era difettato), sarà tenuto a) a pagare i danni causati alla persona b) al risarcimento per l’invalidità provocata e c) in caso di decesso, rifondere tutte le spese, incluse quelle occorse per il rito funebre. Nei casi di danni a cose egli sarà tenuto a sostituire i beni danneggiati o a ripagarli. Costui potrà anche incorrere in sanzioni penali qualora ad esempio abbia prodotto:

  1. beni o medicine falsificate o di qualità scadente;
  2. cibo tossico o velenoso o non conforme agli standards igienici;
  3. beni o strumenti medici non conformi agli standards stabiliti.

Agli stessi oneri sarà tenuto ad adempiere il venditore che non sia in grado di identificare il produttore realmente responsabile del difetto o che abbia messo in vendita il bene pur conoscendone il difetto.

 

CONCLUSIONI

Al termine di questa panoramica sul tema della responsabilità del produttore in campo comunitario ed extra-comunitario appare evidente una tendenza diffusa a livello globale tesa all’estensione della tutela del consumatore danneggiato.

In questa direzione si è mossa già 20 anni or sono la normativa comunitaria ed in questa stessa direzione hanno fatto eco le normative dei principali Paesi del mondo. Si tratta di un processo che sicuramente non ha raggiunto uno stadio di eguale evoluzione in tutti i paesi considerati, ma verso cui tutti tendono.

Si sta diffondendo, dunque, un nuovo modo di concepire i rapporti tra produttore e consumatore, rapporti in cui l’asse della bilancia è stavolta spostato a favore di quest’ultimo ed il punto di arrivo di questo nuovo percorso può forse essere individuato nel riconoscimento della responsabilità oggettiva in capo al produttore, che potrà essere condannato indipendentemente dall’aver agito o meno con negligenza.

Un paese in controtendenza è l’America, dove, contrariamente al resto del mondo, la tendenza è alla riduzione degli oneri posti a carico dei produttori, a cominciare dalla previsione di tetti massimi all’ammontare dei danni punitivi richiedibili, alla riduzione del campo di utilizzazione delle class actions, alla previsione di requisiti sempre più rigidi al fine di agire contro i fornitori.

Si tratta di una politica che punta alla deflazione delle cause promosse contro i produttori, alla diminuzione delle loro condanne e delle stesse somme che costoro saranno tenuti a pagare, una politica più favorevole agli imprenditori nel tentativo di incrementare gli investimenti ed i commerci nel paese in uno dei peggiori momenti economici di tutta la storia.

[1] Nei paesi di common law si tendono a distinguere due tipologie di danni risarcibili: i compensatory damages ed i non compensatory damages. I primi consistono in risarcimenti con una finalità riparatoria e restitutoria; i secondi, invece, sono identificabili come reintegrazioni con un fine punitivo e deterrente o solamente simbolico, tra questi possono essere inclusi i c.d. punitive damages.

[2] Infatti, molte aziende statunitensi preferiscono tutelarsi da eventuali condanne al pagamento dei danni punitivi ricorrendo ai servizi offerti da compagnie assicurative, essendo stati alcuni produttori condannati, seppur raramente, al pagamento di somme di denaro molto alte.

 

Contributo inserito nella Newsletter n.8/2008.
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