Contratti di distribuzione internazionale negli Emirati Arabi Uniti: accordi da valutare con prudenza

È innegabile che i rapporti commerciali con gli Emirati Arabi Uniti (di seguito U.A.E.) si siano intensificati, avendo oramai dimostrato di essere uno dei mercati tra i più interessati al Made in Italy, specie quando si tratta di grandi forniture.

La continua espansione economica in zone ad alto reddito (ad es. Dubai) crea indubbiamente opportunità commerciali anche in settori collegati al design, quale l’arredamento residenziale, alberghiero di lusso, per ristoranti e per uffici.

Ne è prova la partecipazione significativa di visitatori provenienti dagli U.A.E. al recente  Salone Internazionale del Mobile di Milano (14-19 aprile 2015), chiusosi con prospettive economico-commerciali interessanti, nonché l’istituzione di una nuova Free Zone dedicata esclusivamente al settore del Fashion e del Design.

Ciò premesso, prima di fare ingresso nel mercato degli Emirati, è bene valutare il quadro normativo vigente.

Innanzitutto rammentiamo che non esiste una normativa distinta per i vari contratti di distribuzione internazionale. Le fattispecie contrattuali di agenzia e distribuzione, infatti, non presentano sostanziali diversità, tanto più da risultare talmente affini da confondersi l’una con l’altra.

Per tale ragione, sia che si intenda sottoscrivere un contratto di agenzia che di distribuzione commerciale o di franchising, si deve tenere ben presente che la normativa di riferimento è per tutti indistintamente quella prevista in materia di agenzia, ovvero la L. n. 18 del 1981(così come modificata con legge federale n. 14 del 1988, n. 13 del 2006 e l. federale n. 2 del 2010).

La normativa  citata impone la registrazione dei contratti menzionati presso il Registro delle Agenzie Commerciali.  Inoltre, l’operatore straniero, che decide di commercializzare in via indiretta i propri prodotti in uno degli Emirati (o in tutti e sette), è obbligato a redigere un contratto anche in lingua araba e deve necessariamente ricorrere all’intermediazione di agenti/distributori di cittadinanza –se persone fisiche- o a partecipazione –se persone giuridiche- esclusivamente araba.

Le imprese straniere devono, poi, tenere in seria considerazione il diritto all’esclusiva commerciale per il prodotto oggetto di contratto che fa capo all’agente/distributore (si tratta, di fatto, di un vero e proprio monopolio). Ciò implica che egli avrà diritto alla provvigione per ogni transazione conclusa nella sua area, indipendentemente dal fatto che egli sia effettivamente e attivamente intervenuto o meno nell’affare (art. 7 Legge sul contratto di agenzia).

Non solo, si badi che il diritto all’esclusiva è talmente accentuato che nemmeno il preponente può procedere alla vendita diretta dei propri beni, già oggetto di contratto con l’agente/distributore emiratino. È più volte capitato, infatti, che l’agente/distributore locale abbia deciso di far bloccare alla frontiera le merci rientranti nell’ambito di sua esclusiva, così impedendone la vendita parallela.

Inoltre, l’agente ha sempre diritto alla indennità di fine rapporto (se il contratto è registrato) – il cui ammontare viene commisurato alla durata del rapporto, alle spese sostenute dall’agente, alla nuova clientela da quest’ultimo creata – e che il contratto può essere risolto immediatamente, tuttavia solamente per giusta causa.

Al fine di poter registrare un nuovo contratto di agenzia (anche a tempo determinato), sarà necessario cancellare la registrazione del precedente. A tal proposito, le modifiche legislative introdotte nel 2010 hanno delineato un sistema in cui solo il mutuo consenso, la giusta causa (che deve essere riconosciuta dal Comitato delle Agenzie) e una sentenza che imponga la de-registrazione del precedente contratto sono cause di scioglimento idonee alla cancellazione del contratto in essere.

Anche in tali casi, è opportuno soffermarsi su clausole che dettaglino a priori sia i criteri di calcolo di detta indennità che i casi in cui è ravvisabile la giusta causa di risoluzione (previa attenta disamina dell’orientamento delle Autorità locali), ovvero che indichino con precisione diritti e doveri dell’agente/distributore.

A fronte di un sistema ancora sbilanciato, ed al fine di superare oneri e obblighi gravosi per il proponente, molte sono le aziende che propendono alla predisposizione e alla sottoscrizione di contratti di distribuzione o agenzia non destinati ad essere registrati presso l’Autorità compente; peccato che l’agente/distributore locale quasi mai sia disposto a rinunciare alle tutele predisposte in suo favore dall’ordinamento U.A.E..

In conclusione, prima di concludere qualsiasi accordo, sarà indispensabile valutare attentamente l’obbiettivo dell’azienda e tutte le implicazioni delle forme di accordo possibile.

 

Contributo inserito nella Newsletter n.2/2015.
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