Speciale Rapporti commerciali con la Francia: sanzionati i ritardi nei pagamenti

PERCHÉ UN NUMERO DEDICATO ALLA FRANCIA?

Dedichiamo questo numero della newsletter al mercato internazionale, ed alla Francia in particolare, perché oltre il confine è in atto una vasta serie di riforme strutturali volta i) a favorire un reale processo di crescita economica, ii) ad incentivare l’attività di impresa e la concorrenza, iii) ad aumentare la creazione di nuovi posti di lavoro e lo sviluppo di PMI, iv) alla riduzione dei termini di pagamento tra imprese e conseguentemente v) a favorire le operazioni su capitale sociale.

Queste sono le novità introdotte dalla legge di modernizzazione dell’economia LME 4 agosto 2008 n. 776, entrata in vigore il 1° Gennaio 2009.

Il nostro Paese, secondo l’AFII (l’Agenzia francese per gli investimenti stranieri), continua ad aumentare la sua penetrazione nei settori tradizionali del mercato transalpino e nonostante le difficoltà economiche del momento, l’Italia è passata dal 6° al 3° posto, dopo Stati Uniti e Germania, tra i paesi che creano maggiore occupazione in Francia (fonte Il sole 24 ore, 25.5.2009). A fine anno 2008 infatti si registrano 1.500 aziende italiane attratte sempre più da un favorevole trattamento fiscale, un ridotto costo energetico, la presenza di una efficiente rete di trasporti e di moderne infrastrutture, e da ultimo una manodopera qualitativamente interessante.

La presenza italiana – in particolar modo del Triveneto e della Lombardia – é estremamente marcata e noi professionisti dello Studio Legale Bressan abbiamo ritenuto opportuno informare quegli imprenditori italiani, accorti e lungimiranti nel cogliere le opportunità della crisi, delle novità introdotte dalle riforme francesi, prima fra tutte la riforma sui termini di pagamento delle forniture di merci e delle prestazioni di servizi.

 

Rapporti commerciali con la Francia: sanzionati i ritardi nei pagamenti

Introduzione

Di fondamentale interesse per tutti gli operatori che intrattengono rapporti commerciali con la Francia sono le novità introdotte dal 1 gennaio 2009 e che riguardano il c.d. “plafond” (tetto massimo) dei termini di pagamento (LME Loi de modernisation de l’économie n. 2008-776 del 4 agosto 2008).

Al fine infatti di favorire le piccole e medie imprese (PMI) la nuova legge francese mira alla riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali[1] prevedendo sia

  1. termini massimi di regolamentazione derogabili esclusivamente in presenza di determinate condizioni, sia
  2. alti tassi d’interesse e sanzioni in caso di ritardo.

E’ stato inoltre introdotto l’obbligo della forma scritta per i contratti conclusi tra fornitori e distributori o prestatori di servizi.

L’applicazione delle nuove disposizioni si rende necessaria qualora la legge applicabile al contratto sia quella francese; tuttavia, trattandosi di una loi de police cioè di una norma di ordine pubblico, inderogabile e di applicazione necessaria, consigliamo di adeguare tutti i contratti conclusi successivamente al 1 gennaio 2009 con imprese stabilite in Francia alle nuove disposizioni vigenti nell’ordinamento francese anche quando il rapporto è disciplinato da legge diversa.

In mancanza di precise disposizioni contrarie, la nuova normativa si ritiene applicabile anche in caso di trasferimenti infra-gruppo. 

  1. Plafond e accordi di settore

In base all’art. L441-6 del Code de Commerce così come modificato dalla LME tutti gli operatori professionali[2] sono tenuti a comunicare le proprie condizioni generali di vendita[3] agli acquirenti che ne facciano richiesta per la propria attività professionale.

Tali condizioni costituiscono la base della negoziazione commerciale ancorché possano sussistere condizioni generali differenti a seconda delle varie categorie di acquirenti e/o condizioni particolari a regolamentazione del rapporto.

  1. Pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della merce

Il termine di pagamento delle somme dovute è fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento della merce o di esecuzione della prestazione richiesta.

Tale termine può essere derogato esclusivamente da disposizione esplicitata nelle condizioni di vendita o in base ad accordo espresso delle parti e in ogni caso non potrà superare il tetto massimo (plafond) di 45 giorni fine mese o di 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Tuttavia merita sottolineare che il termine di 30 giorni dalla data di emissione della fattura è inderogabile per determinate attività commerciali (es. trasporto stradale e marittimo, noleggio di autovetture con o senza conducente, ecc.).

Infine, per far fronte alle peculiarità di alcuni comparti economici, la LME ha previsto la possibilità per le organizzazioni professionali di stipulare accordi di settore derogatori del plafond legale, determinando l’estensione dei termini a tutti gli operatori del settore. In ogni caso l’accordo deve prevedere la progressiva riconduzione (anno dopo anno) entro il 1.01.2012 del termine ultimo di pagamento ai parametri fissati dalla LME.

Tra gli accordi ad oggi approvati con decreto si segnalano quelli inerenti i settori della i) editoria, ii) edilizia (legno, pittura, gesso, materiali edili salvo attività di carpenteria, gros oevre, idraulica, riscaldamento, sanitari ed elettricità second oevre), iii) bricolage, iv) orologeria, gioielleria e bigiotteria.

Si sottolinea che tali accordi hanno come unico effetto quello di consentire alla impresa creditrice di concedere ai propri debitori termini di pagamento più lunghi rispetto al plafond legale.

  1. Il controllo del CAC “Commissaire aux comptes”

La LME ha apportato modifiche anche all’art. L441-6-1 del Code de Commerce, prevedendo che, a partire dall’esercizio contabile decorrente dal 1 gennaio 2009, le società i cui conti annuali siano certificati da un Commissarie aux comptes (CAC) sono tenute a rendere pubblica ogni informazione sui termini di pagamento richiesti dai loro fornitori e dai loro clienti, seguendo specifiche disposizioni che saranno prossimamente definite con apposito decreto.[4]

La LME prevede che tutti i dati inerenti i termini di pagamento nelle transazioni commerciali (verso clienti e verso fornitori) siano raccolti in apposito rapporto redatto dal Commissario, il quale, in presenza di gravi e ripetute violazioni della nuova disciplina del plafond, ha l’onere di inoltrarlo al Ministro dell’Economia ai fini delle opportune iniziative.[5]

A tal proposito è da segnalare che la LME ha introdotto una modifica anche per quel che riguarda l’obbligatorietà della nomina del Commissario per le SAS (società per azioni semplificate). 

  1. La necessaria forma scritta del contrato e le sanzioni penali previste

Altra importante novità introdotta dalla LME è l’obbligo della forma scritta per i contratti conclusi tra fornitori e distributori o prestatori di servizi, siano essi convenzioni uniche o contratti-quadro.[6]

L’accordo deve contenere l’enunciazione delle condizioni generali di contratto e delle obbligazioni assunte per favorire le relazioni commerciali tra le parti (con la precisazione, per ciascuna, dell’oggetto, della data prevista e delle modalità di esecuzione) che hanno concorso alla determinazione del prezzo.

Il mancato rispetto della forma è sanzionato penalmente con un’ammenda pari ad Euro 75.000 (elevata ad Euro 375.000 quando la violazione è compiuta da una persona giuridica) per l’imprenditore che non riesca a dimostrare di aver concluso l’accordo scritto nei termini e secondo le condizioni previste dalla legge.

  1. Responsabilità per ritardato pagamento e sanzioni.

I dati obbligatori in fattura

Secondo il diritto francese, le condizioni di pagamento devono necessariamente (a pena di responsabilità penale!) indicare i tassi d’interesse e le penali per il ritardo, esigibili dal giorno successivo alla data del pagamento riportata in fattura.

Tra gli elementi essenziali che la fattura deve indicare[7] vi sono il giorno previsto per il pagamento (non è sufficiente la dicitura “30 o 45 giorni”) nonché il saggio degli interessi di mora dovuti dal giorno successivo a quello stabilito per il pagamento.

A tal proposito la LME ha innalzato di 3 punti il tasso minimo di interesse in caso di ritardato pagamento e pertanto – in assenza di diversa volontà delle parti – tale tasso è pari al saggio BCE alla sua più recente operazione di rifinanziamento, aumentato di 10 punti percentuali.

Le parti possono scegliere di fissare un tasso diverso, che peraltro non può essere inferiore al triplo del tasso di interesse legale in Francia, attualmente pari a 3,79%.

Il contratto di somministrazione e le consegne ripartite

L’obbligo di emissione della fattura – secondo il diritto francese – sussiste non appena sia consegnata la merce venduta od eseguita la fornitura; la fattura deve essere redatta in doppio originale.

La nuova legge si applica anche nell’ipotesi di fattura riepilogativa[8] che costituisce una deroga alla regola della fatturazione immediata. Ciò significa che, a titolo esemplificativo, a fronte di consegne quotidiane perpetratesi dal 1° al 15 di giugno, il venditore può legittimamente emettere fattura riepilogativa il giorno prestabilito (15 giugno) ma, ai fini del pagamento, il termine decorrerà comunque dalla data della prima consegna (1 giugno). 

  1. Sanzioni civili, strumenti coercitivi e sanzioni penali

La LME ha introdotto il c.d. “divieto di abuso della posizione dominante” introducendo a tal proposito l’obbligo di risarcimento del danno per l’operatore che imponga al proprio partner commerciale condizioni di pagamento difformi dalla nuova disciplina del plafond (60 giorni o 45 giorni fine mese) ovvero “abusive” avuto riguardo alla pratica e agli usi commerciali, in quanto atte a prolungare – in assenza di ragioni obbiettive – i termini di pagamento a svantaggio del creditore.

Si noti che – in base alla nuova disposizione – anche la semplice richiesta fatta dal debitore al proprio creditore di posticipare la data di emissione della fattura, in assenza di ragioni obbiettive, è da considerarsi “condotta abusiva” legittimante la richiesta di risarcimento del danno.

Ancora, è considerato abusivo il comportamento dell’operatore che non abbia comunicato le proprie condizioni generali di contratto a coloro che abbiano inviato una richiesta di fornitura nei suoi confronti.

Il medesimo articolo art. L442-6 del Code de Commerce dispone sulla tutela processuale, che può prevedere anche la pubblicazione della sentenza.

Infine, il mancato rispetto dei termini stabiliti per il pagamento (30 giorni salvo diverso accordo nei limiti del plafond) nonché la mancata indicazione nelle condizioni di vendita dei termini di pagamento e del saggio degli interessi di mora, prevede un’ammenda pari ad Euro 15.000 (elevata ad Euro 75.000 ove trattasi di persona giuridica).

  1. contratti conclusi prima del 01.01.2009 e contratti internazionali

Data l’importanza delle innovazioni introdotte, si suggerisce di sottoporre ad analisi e verifica quei contratti di durata pluriennale, conclusi prima del 01.01.2009 ai fini dell’adeguamento alle nuove disposizioni onde garantire il puntuale pagamento (se creditore) ovvero scongiurare sanzioni civili e penali (se debitore).

La giurisprudenza francese ha riconosciuto all’art. L 442-6 il carattere di norma di ordine pubblico (loi de police) e pertanto ragionevolmente si può concludere che l’applicazione della nuova disciplina dei termini di pagamento sia necessaria non solo per i contratti regolati dal diritto francese, ma anche per quelle transazioni commerciali regolate da una legge diversa (es. legge italiana).

 

CONCLUSIONI

Dal 1 gennaio 2009 sono in vigore importanti vincoli ai termini di pagamento e precisi obblighi giuridici che trovano applicazione nelle transazioni commerciali – compravendita di merci e servizi – con operatori francesi.

Suggeriamo a tutti coloro che operano con il mercato francese di i) rispettare (e far rispettare) la normativa introdotta dalla LME, ii) formulare per iscritto i contratti di fornitura o distribuzione o prestazione di servizi e iii) sottoporre ad analisi e verifica i contratti in vigore con la Francia nonché i documenti fiscali scambiati col paese, al fine di scongiurare l’applicazione di pesanti sanzioni di tipo civile o penale.

L’adeguamento alla nuova disciplina si rende necessario sia per i contratti regolamentati da legge francese, sia per quelli conclusi con imprese stabilite in Francia ma regolati da legge diversa, in quanto il carattere delle disposizioni introdotte è da considerarsi imperativo.

Questa nostra newsletter – dedicata appunto al Paese Francia – potrà essere oggetto di approfondimento e a tal proposito il nostro staff di professionisti rimane a Vostra disposizione per qualsivoglia occorrenza.

 

 

[1] La media in Francia si aggira intorno a 67 giorni contro i 57 della media europea.

[2] Produttore, fornitore di servizi, grossista o importatore; fatta eccezione quindi per quei soggetti che agiscono privatamente, al di fuori della propria attività.

[3] Condizioni di vendita, listino prezzi unitari, casi di riduzione dei prezzi e modalità di regolamento delle operazioni)

[4] Il Commissaire aux Comptes è un professionista contabile che interviene in qualità di supervisore dell’attività dell’esperto interno della società al fine di esaminare i conti e certificarne la conformità ai principi contabili, alla prassi di settore e alla realtà economica a cui l’azienda appartiene. Il suo operato si manifesta nella stesura di relazioni e rapporti da sottoporre all’autorità giudiziaria, messi a disposizione dei terzi che vantino un legittimo interesse alla loro conoscenza.

[5] In particolare tali rapporti concorreranno all’elaborazione dei programmi d’inchiesta della DGCCRF (Direzione generale della Concorrenza, del Consumo e della Repressione delle Frodi, che in Francia garantisce la tutela dell’ordine pubblico economico)

[6] Sono previste eccezioni solo in caso di particolari prodotti oggetto della fornitura, quali prodotti agricoli deperibili, animali vivi, prodotti della pesca o dell’acquacoltura.

[7] Oltre a nominativi ed indirizzi delle parti, data della vendita o dell’esecuzione della prestazione, descrizione dell’oggetto del contratto, prezzo unitario al netto di IVA ed eventuale sconto incondizionato.

[8] Documento frequentemente adottato nelle ipotesi di consegne plurime, redatto al termine del periodo di effettuazione della prestazione.

 

Contributo inserito nella Newsletter n.4/2009.
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