L’impatto della Brexit sui contratti internazionali

La deadline del 29 marzo 2019 per l’attuazione della Brexit si avvicina a grandi passi, ma l’accordo tra Regno Unito e l’Unione Europea è ancora distante dall’essere definito, nonostante l‘intesa raggiunta a livello governativo il 13 novembre 2018 (e già approvata da tutti e 27 gli Stati Membri).

La bocciatura della bozza d’intesa del 15 gennaio 2019 da parte del Parlamento inglese, infatti, ha obbligato il governo inglese a rinegoziare un diverso accordo sulla base di vaghe e contraddittorie indicazioni politiche, il tutto a poche settimane dal termine finale e materializzando – in caso di mancato accordo – l’eventualità di una “no deal Brexit”.

Ad oggi, il clima di generale incertezza ha già causato forti reazioni nel mondo degli affari che aveva eletto Londra quale capitale europea del business. Si allunga di giorno in giorno, infatti, la lista delle multinazionali e degli istituti finanziari, e tutte le realtà collegate, che stanno abbandonando la capitale britannica per altre piazze europee (per citarne alcune: Panasonic, Unilver, Diageo, Citigroup, HSBC, UBS, Morgan Stanley, Goldman Sachs, ecc.).

Cosa cambierà?

Anche se molto dipenderà dalla portata della Brexit (hard o soft Brexit), sin d’ora possiamo evidenziare alcuni profili di criticità che toccheranno i rapporti commerciali e d’affari transfrontalieri tra le aziende italiane con le rispettive (contro)parti britanniche.

In primo luogo, con l’uscita dal Mercato Unico (anche digitale) oltre che dall’Unione Doganale, il Regno Unito potrebbe introdurre limitazioni alla libera circolazione delle persone e delle merci, in ingresso ed in uscita – dazi, contingentamenti e/o misure ad effetto equivalente – rendendo con ciò più difficile lo scambio di beni e servizi. Un eventuale irrigidimento della situazione e delle condizioni del mercato locale, potrebbe mettere in difficoltà le aziende inglesi e conseguentemente far aumentare il rischio di insolvenza di queste ultime. Inoltre, in caso di consistente fluttuazione della sterlina inglese, il rischio di cambio potrebbe incidere significativamente nelle operazioni commerciali.

Oltre a ciò, per effetto della Brexit, la normativa britannica di derivazione comunitaria – che oggi rappresenta un importante fattore di standardizzazione e uniformità – potrebbe non essere integralmente confermata, con conseguente presenza di un doppio binario e con significative differenze di ordine pratico. Ci riferiamo ad esempio alle norme in materia di rapporti di agenzia commerciale, di tutela della proprietà intellettuale ed industriale e di tutela del know-how ovvero le norme regolamentari e gli standard tecnici previste per prodotti e materie prime.

Che rischi corre il mio contratto?

Alla luce di ciò, il contratto concluso con un partner inglese potrebbe subire conseguenze negative inizialmente non previste e/o disciplinate dalle parti. Nei rapporti di fornitura e distribuzione commerciale (distribuzione, agenzia, ecc.) l’introduzione di barriere quantitative e/o tariffarie tra i due Paesi (in realtà tra UE e UK) potrebbe influire sul costo dei prodotti e dunque sulla marginalità o convenienza del business medesimo. Allo stesso modo per quei contratti di realizzazione e/o manutenzione di impianti, la limitazione alla circolazione delle persone potrebbe rendere più difficoltoso e/o più oneroso l’invio e l’attività del personale tecnico.

Ancora, l’eventuale modifica di norme regolamentari e/o l’introduzione di nuovi e diversi requisiti, o standard tecnici, potrebbe comportare l’onere di adeguamento e di certificazioni ulteriori da parte dell’azienda italiana. In presenza di tali eventualità, c’è anche da chiedersi quale parte (contrattuale) sia obbligata a sostenere – ovvero in che misura – i maggiori oneri sopravvenuti. A tal proposito la controparte potrebbe far valere (anche in via del tutto strumentale) le clausole di hardship, di impossibilità sopravvenuta e/o di forza maggiore, se previste dal contratto, invocando con ciò il venir meno del rapporto.

Ma vi è di più: in caso di controversie, la risoluzione potrebbe rivelarsi più complicata del previsto poiché la sentenza resa dai Tribunali inglesi in merito all’esecuzione e/o all’interpretazione del contratto potrebbe non essere automaticamente eseguita dalle autorità italiane (e dagli altri Stati Membri). E qui ci troveremmo di fronte allo scenario, tortuoso, dei sistemi di riconoscimento riservati ai giudicati stranieri (v. convenzioni bilaterali o internazionali).

Potremmo ritenerci fortunati e pensare di essere al riparo da tutto ciò solo per il fatto di non aver sottoscritto alcun contratto. Nulla di più sbagliato: la scelta di non formalizzare affatto il proprio rapporto d’affari si rivela in realtà più pericolosa poiché espone le parti al totale imprevisto ed ai rischi connessi.

Da ultimo, ma non per importanza, in materia di tutela della privacy e dei dati personali, potrebbero aprirsi profili di rischio per l’azienda italiana nel caso le norme britanniche dovessero discostarsi dalle garanzie imposte dal Reg UE n.679/2016 (“GDPR”), dovendo il titolare comunque garantire all’interessato il corretto trattamento dei dati personali raccolti e trasferiti nel Regno Unito.

Cosa fare?

Essenziale, dunque, analizzare prontamente ed attentamente i contratti in essere (e/o in procinto di conclusione), intercettare gli elementi di criticità e, in ottica strategica di medio periodo, introdurre i correttivi che possano consentire al rapporto di proseguire in sicurezza e in modo proficuo per entrambe le parti (clausole di salvaguardia, exit strategies, meccanismi di revisione, ecc.).

 

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