Rapporti d’affari internazionali non contrattualizzati? Chi rischia è il venditore

Per chi opera nel commercio internazionale la pratica degli affari avrà certamente rivelato le più svariate forme e modalità di concretizzazione del business, ciononostante una situazione appare certamente diffusa e ricorrente: un’azienda (venditrice) vende, in modo continuativo nel tempo, i propri prodotti ad un’altra azienda (acquirente) situata in un determinato Paese, senza formalizzare in alcun modo tale rapporto. Questa modalità operativa appare lineare e semplice, oltre che priva di insidie(!), dalla quale non sorge(rebbe) alcun vincolo giuridico per le parti, salvo il pagamento del prezzo e la consegna della merce secondo i termini concordati o indicati nella relativa fattura.

Al venditore, ciò appare vantaggioso, poiché potrà liberamente interrompere il rapporto senza bisogno di rispettare particolari formalità, ovvero senza dover nulla corrispondere all’acquirente a fronte della risoluzione del rapporto; spesso, infatti, la parte riferisce “sono tranquillo perché tanto non abbiamo firmato nessun contratto!”. Nulla di più rischioso. Una tale modalità operativa può essere foriera di conseguenze negative di primaria importanza per il venditore in caso contestazione o contenzioso. Infatti, la valutazione complessiva del rapporto d’affari – la sua continuatività, più o meno intensa, combinata con altri elementi di fatto – può portare il giudice adito a ritenere esistente un rapporto unitario di durata, sorto in forza di un accordo quadro “tacitamente” concluso dalle parti.

È questa la conclusione della Corte di Giustizia dellˇUnione Europea nel caso Granarolo (Causa C-196/15), avente ad oggetto un rapporto d’affari tra l’omonima azienda italiana ed una azienda francese con sede a Marsiglia. In breve, la società italiana (venditrice) e la società francese (acquirente) intrattenevano rapporti di compravendita senza però formalizzare in alcun modo il rapporto (contratto); il rapporto veniva improvvisamente interrotto dalla venditrice, la quale concedeva solamente un breve preavviso. A fronte di tale decisione la società francese (acquirente) agiva in giudizio per far valere le sanzioni previste dal codice di commercio francese (art. 442-6), previste in caso di improvvisa ed ingiustificata rottura del rapporto contrattuale di durata (rupture brutale). La società italiana, al contrario, contestava tale ipotesi, sostenendo l’inesistenza di un unico rapporto, rilevando, bensì, la presenza di una serie di contratti di compravendita autonomi e distinti.

La causa veniva portata innanzi alla Corte, la quale affermava in primis che lˇassenza di un contratto scritto non impedisce al giudice di rilevare lˇesistenza di un contratto di distribuzione tacito, vale a dire concluso dalle parti attraverso il loro comportamento attuato nel tempo. La Corte, prendeva in esame tutti gli elementi del rapporto compresi alcuni profili operativi molto diffusi nella prassi degli affari e ritenuti indicatori caratteristici di un rapporto continuativo: quali, a mero titolo esemplificativo, (i) la presenza di particolari sconti accordati, (ii) la “protezione” dell’acquirente, a mezzo di un’esclusiva (di fatto) per il territorio e/o per il prodotto, (iii) l’evoluzione del volume del rapporto espressa in quantità ordinate e/o il relativo valore, (iv) l’adeguamento ad obbiettivi di fatturato/acquisto minimo nonché (v) la condivisione di politiche di distribuzione. Si noti che la prova di tali accordi taciti può essere data anche a mezzo della corrispondenza intercorsa tra le parti (dunque anche a mezzo di e- mail) ovvero singoli fatti intervenuti (partecipazione congiunta in fiere e/o eventi commerciali).

In linea generale, la qualificazione del rapporto in un contratto di durata (che solitamente porterà a configurare un contratto di distribuzione tacito) può esporre il venditore all’applicazione di norme nazionali, di volta in volta applicabili al rapporto, delle quali ignorava lˇesistenza o ne riteneva esclusa l’applicabilità. Ad esempio, in caso di applicazione della legge tedesca, il venditore potrebbe vedersi costretto a riconoscere all’acquirente/distributore una indennità di fine rapporto (sul modello dell’agenzia commerciale), conformemente alle più recenti pronunce giurisprudenziali nazionali.

Ciò detto, emerge chiaramente che la formalizzazione dei nuovi rapporti d’affari, così come una attenta analisi dei rapporti in essere, sia di essenziale importanza per una corretta pianificazione del business, così da neutralizzare eventuali comportamenti strumentali ovvero prevenire e/o individuare per tempo conseguenze negative sino ad oggi impreviste. È quindi il caso di ribadire quello che spesso diciamo ai nostri clienti: “per dormire sonni tranquilli, operando nei mercati internazionali, è indispensabile scrivere!”.

 

Contributo inserito nella Newsletter n.1/2017.
Le informazioni contenute nel presente contributo, così come tutto il contenuto del nostro sito web, hanno carattere generale e scopo meramente informativo, naturalmente senza pretesa di esaustività, e non costituiscono attività di consulenza legale mirata.
Nessuna parte di questo contributo può essere riprodotta, distribuita o trasmessa in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo senza la previa autorizzazione scritta dell’autore.
Copyright © Studio Legale Bressan 2017 – 2021

error: Il contenuto è protetto da copyright