Know-how: la Direttiva UE n. 943 del 2016 ed il suo recepimento

L’8 febbraio 2018 il Consiglio dei Ministri si è riunito per dare avvio alla procedura di recepimento della Direttiva UE n. 943 del 2016, emanata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo l’8 giugno 2016 e relativa alla protezione del Know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti.

In linea con quanto precedentemente illustrato, infatti, i singoli Stati Membri avranno tempo di adeguare le proprie legislazioni entro il 09 giugno 2018.

La Direttiva Ue 2016/943 ha infatti grande rilevanza per il nostro Paese, il cui tessuto economico è costituito da micro e piccole imprese, la cui forza e competitività risiedono proprio nella ricchezza di Know-how.

Con il recepimento della Direttiva, verranno introdotti dei nuovi standard minimi di tutela per il “patrimonio immateriale” delle aziende, al fine armonizzare le legislazioni nazionali in materia e con l’obiettivo di agevolare un’efficace e lecita circolazione del know-how all’interno del mercato unico.

In sede di recepimento, il Consiglio dei Ministri ha pertanto approvato in esame preliminare il relativo decreto legislativo di attuazione. È interessante notare come l’attenzione del legislatore si sia in gran parte concentrata nell’elaborazione di un quadro sanzionatorio efficacie delle figure di reato considerate (profilo penale). Nello specifico, le disposizioni nazionali ampliano il divieto di utilizzo e diffusione illeciti di esperienze e informazioni aziendali, di cui non si sia venuti a conoscenza in modo indipendente. A configurare il reato di utilizzo illecito di un segreto commerciale vi è il fatto che il soggetto sia a conoscenza di averlo ricevuto (direttamente o indirettamente) da un terzo che lo utilizzava illecitamente. Costituiscono altresì utilizzo illecito anche la produzione, l’offerta, la commercializzazione o lo stoccaggio di merci prodotte con Know-how illecitamente sottratto, se il soggetto che svolge tali mansioni è (o dovrebbe essere) a conoscenza che il segreto commerciale è stato usato illecitamente. Per i responsabili di tali reati è stabilita la pena della reclusione fino a due anni.

Detto ciò non rimane che capire se tale versione del decreto attuativo sarà quella definitiva, o se altre modifiche saranno apportate in corso d’opera.

 

Contributo inserito nella News n.1/2018.
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