Approvata definitivamente la riforma del diritto contrattuale francese

L’11 febbraio 2016 è stata pubblicata nel Journal Officiel (la Gazzetta Ufficiale francese) l’Ordinanza n. 131-2016 del 10 febbraio 2016, riguardante la riforma del diritto contrattuale francese, emessa in esecuzione della Legge n. 2015-177 del 16 febbraio 2015. Con questa ordinanza, che entrerà definitivamente in vigore il 1 ottobre 2016, il Governo francese ha portato a compimento l’iter per il rinnovamento del diritto dei contratti.

La riforma comporterà numerose innovazioni: tra le più significative, in primis il recepimento della cd. dottrina dell’imprévision. Mentre oggi la giurisprudenza francese applica rigidamente il principio dell’irrevocabilità e non modificabilità unilaterale delle previsioni contrattuali – fondato sull’art. 1134 – con la riforma vi sarà un allargamento dei casi in cui sarà possibile pretendere modifiche al contratto. Il nuovo art. 1195 sancisce infatti espressamente che, nel caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per uno dei contraenti, questi potrà chiedere la rinegoziazione all’altra parte ovvero, in caso di rifiuto di quest’ultima, ricorrere al giudice per un riequilibrio delle obbligazioni contrattuali ovvero ancora, in extremis, per la risoluzione del contratto.

Altra importante modifica al Codice Civile francese è l’introduzione espressa, all’art. 1112-1, di un obbligo generale di informazione per le parti durante le fasi di negoziazione del contratto. La disposizione impone ai contraenti di comunicare tutte le informazioni che potrebbero rivelarsi determinanti per la formazione del consenso dell’altra parte, sempre che siano da quest’ultima legittimamente e senza colpa ignorate. L’articolo in esame specifica che in ogni caso saranno giudicate determinanti le informazioni afferenti l’oggetto del contratto o le qualità delle parti.

In caso di violazione, da parte di uno dei contraenti, del sopracitato obbligo, l’altra parte sarà legittimata a richiedere sia l’annullamento del contratto (ai sensi degli artt. 1130 ss.) che il risarcimento del danno subito.

Rammentiamo infine che, sebbene la parte più significativa della riforma sarà applicabile solo ai contratti conclusi dopo il 1 ottobre p.v., alcune disposizioni sono già vincolanti (si veda l’art. 9 dell’Ordinanza). È quindi necessario fin d’ora, nel valutare la conclusione di un contratto con controparti francesi, tenere conto delle novità normative e, se del caso, adottare i correttivi che possano scongiurare futuri contenziosi.

 

Contributo inserito nella Newsletter n.2/2016.
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