Regolamento (UE) 2018/302: pone fine al geoblocking?

Il 28 febbraio 2018 il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea hanno adottato il Regolamento n.2018/302, che entrerà in vigore il 3 dicembre 2018 e che affronta la materia delle misure volte ad impedire i blocchi geografici (c.d. geoblocking) ed altre forme di limitazione al commercio elettronico.

Con il termine geoblocking si intende un insieme di accorgimenti tecnici applicati dal titolare (gestore) di un sito web, che impediscono all’utente di uno Stato Membro di acquistare online servizi o beni offerti da un venditore con sede in un altro Stato Membro. Il blocco inserito è azionato sulla base della rilevazione del luogo di residenza o di stabilimento degli utenti ossia sulla loro nazionalità, definita indirettamente attraverso l’analisi dell’indirizzo IP utilizzato, la scelta della lingua di navigazione o lo Stato Membro in cui è stato emesso lo strumento di pagamento del compratore.

Dal punto di vista operativo le più diffuse modalità di attuazione del geoblocking sono costituite dalla mancata conclusione della transazione – che restituisce un messaggio automatico di errore – nonché, molto frequentemente, dal re-indirizzamento automatico dell’utente alla pagina d’acquisto del rivenditore/distributore locale. In pratica, se un consumatore spagnolo desidera accedere alla versione francese di un sito web per l’acquisto di un determinato prodotto, il sistema di blocco lo reindirizza automaticamente al portale di e-commerce del distributore spagnolo.

La funzione dei blocchi geografici, dunque, risiede principalmente nella volontà del venditore del bene di non servire determinati mercati all’interno della UE (per motivi legati a particolari requisiti, al regime fiscale, ecc.), vuoi per motivi di politica aziendale, vuoi per proteggere le aree di esclusiva territoriale riconosciute ai propri distributori/rivenditori.

Ma vi è di più: il Regolamento, infatti, si spinge oltre la rimozione del geoblocco tout court, e vieta anche altre misure – ad esso non assimilabili ma collegate – che all’atto pratico producono un effetto equivalente.

Di conseguenza gli operatori del mercato, pur liberi di fissare i prezzi, non potranno più applicarli in maniera differenziata (e dunque discriminatoria) con riferimento alla vendita di servizi digitali, quali il cloud computing e l’hosting. Lo stesso vale per quei servizi che gli utenti ricevono nel luogo in cui opera il venditore, ad esempio il noleggio di un’auto, il pernottamento in un hotel o la partecipazione ad un evento.

Ciò detto, l’effetto dell’applicazione generalizzata di tali pratiche è il frazionamento del mercato (digitale), che ricrea a livello virtuale barriere al commercio ed alla libera circolazione: un risultato incompatibile con i principi fondativi e gli obbiettivi di libertà e non discriminazione portati avanti dall’Unione Europea.

In questo senso, non stupisce l’attenzione data dalle istituzioni europee – Parlamento e Commissione in primis – alla corretta disciplina e regolamentazione del Mercato Unico Digitale, anche attraverso l’adozione di svariate misure volte ad assicurare anche nel mercato “virtuale” le medesime libertà e garanzie raggiunte negli anni per il mercato unico (fisico).

I risultati degli studi e delle indagini condotti evidenziano infatti che negli ultimi 10 anni il 64% degli operatori del mercato ha deciso di aprire siti web di e-commerce e di come sia notevolmente aumentato il numero di retailers che intende vendere i propri prodotti sia offline che online. Tuttavia tali dati riguardano perlopiù dati interni ai mercati, mentre per le operazioni “transfrontaliere” vengono restituiti risultati molto meno incoraggianti.

Stime ufficiali riferiscono, infatti, che i benefici derivanti dall’eliminazione dei blocchi geografici possono quantificarsi intorno a 415 miliardi di Euro l’anno (considerando l’impulso all’economia digitale e la creazione di migliaia di posti di lavoro).

Da sottolineare che dall’applicazione del Regolamento UE saranno tuttavia esclusi i servizi connessi ai contenuti tutelati dal diritto d’autore ed alle opere in forma immateriale, ovvero le piattaforme di video on demand, musica in streaming, giochi online ed e-book. Parimenti esclusi i servizi finanziari, di trasporto, sanitari e sociali.

In tutto ciò, rimango estranei profili di non poco conto, quali le differenze nelle politiche di consegna che ogni azienda può adottare nella conduzione del proprio business, nonché la forte differenza nei costi di trasporto (e consegna) registrate tra gli Stati Membri. Questi punti, seppur non toccati dagli interventi normativi, saranno oggetti di prossima analisi da parte della Commissione.

Alla luce di quanto analizzato ed in vista dell’approssimarsi della data di entrata in vigore del Regolamento nel dicembre 2018, è di primaria importanza procedere sin d’ora con la verifica delle proprie modalità di vendita online e dell’impatto che tali novità potranno avere sul proprio modello di business online.

Le cautele tuttavia non finiscono qui, sarà infatti necessario esaminare attentamente la disciplina delle relazioni commerciali B2C (Business to Consumer), anche attraverso la revisione delle condizioni generali di vendita online adottate dall’azienda.

 

Contributo inserito nella News n.1/2018.
Le informazioni contenute nel presente contributo, così come tutto il contenuto del nostro sito web, hanno carattere generale e scopo meramente informativo, naturalmente senza pretesa di esaustività, e non costituiscono attività di consulenza legale mirata.
Nessuna parte di questo contributo può essere riprodotta, distribuita o trasmessa in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo senza la previa autorizzazione scritta dell’autore.
Copyright © Studio Legale Bressan 2018 – 2021

error: Il contenuto è protetto da copyright