Pratiche anticoncorrenziali nel settore dell’E-commerce: l’analisi della Commissione Europea

Nel maggio del 2015, la Commissione europea ha avviato un’indagine di settore sul commercio elettronico di beni di consumo e di contenuti digitali, nell’ambito della strategia per un mercato unico digitale (Digital Single Market). L’indagine era predeterminata a delineare il quadro delle tendenze di mercato e ad individuare le problematiche di concorrenza presenti nei mercati europei, evidenziando le potenziali barriere alla libera concorrenza e le pratiche commerciali potenzialmente restrittive della stessa.

Uno degli scopi prefissati della relazione preliminare della CE del 15 settembre 2016 era di costituire un incentivo per le imprese a rivedere i propri contratti di distribuzione in essere e a conformarli, se necessario, alle norme dell’Unione Europea in materia di concorrenza. I risultati dell’indagine, frutto dell’analisi dei dati di circa 1.800 imprese e di circa 8.000 contratti di distribuzioni, provenienti da operatori di e- commerce di numerosi settori merceologici, individuano alcune delle pratiche commerciali potenzialmente limitative della libera concorrenza online, dunque vietate, sia in tema di vendita di beni di consumo sia di contenuti digitali.

Per quanto riguarda i beni di consumo, la Commissione osserva come la reazione dei produttori alla crescita del commercio elettronico e alla conseguente maggiore trasparenza nel mercato sia stata caratterizzata da un generale irrigidimento delle politiche distributive. I produttori, infatti, adottano sempre più frequentemente sistemi di distribuzione selettiva, per cui i prodotti possono essere venduti soltanto da rivenditori autorizzati e selezionati. Inoltre, sempre più frequentemente i produttori vendono gli articoli online direttamente ai consumatori: infatti, il 64% di essi dichiara di aver aperto il proprio negozio online come conseguenza della crescita dell’e- commerce. Tuttavia, la relazione evidenzia che i produttori applicano, sempre più spesso, restrizioni contrattuali illecite nei propri accordi di vendita e/o di distribuzione.

Con riguardo ai retailers, oltre due su cinque ricevono dai produttori una qualche forma di raccomandazione o di restrizione sui prezzi, circa uno su cinque è soggetto a restrizioni contrattuali per la vendita sulle piazze online, circa uno su dieci è soggetto a restrizioni contrattuali per l’offerta di siti di comparazione dei prezzi e, infine, oltre uno su dieci riferisce che i propri fornitori impongono restrizioni contrattuali alle vendite transfrontaliere.

Tali restrizioni contrattuali sono vietate poiché, limitando gli acquisti online, danneggiano conseguentemente i consumatori che, di fatto, non riescono a beneficiare di una scelta più ampia e di prezzi più bassi nel commercio elettronico. Per quanto riguarda, invece, la vendita online dei contenuti digitali, la disponibilità di licenze da parte dei detentori di diritti d’autore sui contenuti è essenziale per i fornitori di contenuti digitali e rappresenta un fattore determinante per la concorrenza sul mercato.

La relazione ha rilevato che gli accordi di licenza sui diritti d’autore sono complessi e spesso caratterizzati da esclusiva. Tali accordi spesso impongono ai fornitori di contenuti digitali condizioni stringenti circa le tecnologie, le modalità di distribuzione che possono utilizzare e i territori in cui possono operare. Quest’ultimo tema in particolare, il cosiddetto geo- blocking (che consiste in un sistema attraverso il quale la fruizione di un contenuto digitale è limitata sulla base di un fattore territoriale) è stato affrontato con particolare attenzione dalla Commissione.

Essa ha constatato come il geo-blocking sia una pratica ampiamente diffusa nel commercio elettronico in tutto il territorio dell’Unione, soprattutto per quanto riguarda i contenuti digitali. Infatti, oltre il 60% degli accordi di licenza presentati da titolari di diritti è limitato al territorio di un unico Stato membro.

Infine, le conseguenti sanzioni – con valori degni di nota – possono essere il risultato di un’indagine autonoma della Commissione ovvero, molto più frequentemente, di segnalazioni sollevate da operatori del mercato (concorrenti o membri della catena distributiva) che si assumo danneggiati dalle pratiche anticoncorrenziali poste in essere. A tal proposito, le autorità nazionali dei singoli stati membri hanno già iniziato a comminare alcune sanzioni (si veda il caso Adidas, condannata dalla Autorité de la Concurrence in Francia nel novembre 2015).

Alla luce di queste considerazioni, è di rilevante importanza verificare la conformità delle proprie politiche distributive aziendali alla normativa europea in materia di tutela della concorrenza.

 

Contributo inserito nella Newsletter n.1/2017.
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