Risoluzione alternativa delle controversie: le nuove regole UE

Sulla base dell’art. 26 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, il mercato unico costituisce uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi. La dimensione digitale del mercato interno rappresenta un elemento chiave sia per i consumatori che per gli  imprenditori.
Conseguentemente, la promozione della sicurezza dei servizi online, essenziale in una prospettiva volta al rilancio della competitività del mercato europeo, si fonda sulla predisposizione di mezzi efficaci, rapidi e vantaggiosi per la risoluzione delle controversie derivanti dalla vendita di beni o dalla fornitura di servizi sul web (e-commerce).

La Direttiva 2013/11 sulle procedure ADR (alternative dispute resolution), nonché il coordinato Regolamento 524/2013 ODR (online dispute resolution), mirano appunto ad introdurre regole e procedure per il raggiungimento di tale finalità, garantendo un elevato livello di protezione dei consumatori i quali potranno attivare, su base volontaria, procedimenti stragiudiziali al fine di risolvere eventuali controversie collegate a contratti di vendita di beni o servizi.

In particolare il Regolamento ODR, operativo in tutti gli Stati membri già dal 9 gennaio 2016, predispone un sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie concernenti le obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita di beni o di servizi online tra un consumatore residente nell’Unione ed un imprenditore e/o professionista stabilito in uno degli Stati membri.

Il Regolamento concerne sia le controversie attivate dai consumatori che dai professionisti e/o imprenditori, grazie all’istituzione di una piattaforma elettronica online di risoluzione alternativa extragiudiziale, in grado di consentire agli operatori dell’UE di presentare a distanza la richiesta di avvio della procedura ODR.

Competente per la risoluzione di tali controversie è un organismo ADR, scelto tra quelli presenti nell’elenco stilato in base ai requisiti della Direttiva ADR, collegato alla piattaforma ODR per il tramite di un sito web interattivo gratuito e disponibile in tutte le lingue ufficiali degli Stati membri.

La Commissione UE, nel Regolamento di esecuzione n.1051/2015, ha definito le modalità tecniche per il funzionamento di tale sistema.

Il procedimento appare snello ed efficace: l’interessato potrà presentare un reclamo attraverso la piattaforma ODR, che verrà notificato, direttamente dal sistema web stesso, alla controparte.

Quest’ultima, in accordo con il consumatore, determinerà, entro 90 giorni, l’organismo ADR nazionale da interpellare per la risoluzione della controversia, organismo che riceverà le informazioni inerenti il caso concreto direttamente dalla piattaforma stessa.

Sebbene tale sistema di composizione della controversia sia alternativo a quello giudiziale e non sussista quindi un obbligo di adesione, cionondimeno il Regolamento impone stringenti obblighi d’informazione in capo agli imprenditori/professionisti dell’Unione, che dovranno pertanto mettere mano alle condizioni generali applicabili ai contratti di vendita e di servizi online.

Inoltre i professionisti/imprenditori sono tenuti, già dal 9 gennaio 2016, ad informare i consumatori circa esistenza del sistema ODR e della possibilità di ricorrervi in ipotesi di controversia.

In particolare, essi debbono indicare nei loro siti web il link elettronico alla piattaforma e, se l’offerta dei propri prodotti/servizi è fatta mediante posta elettronica, il link deve essere indicato nell’e-mail inviata.

Nonostante il Regolamento non indichi espresse sanzioni in ipotesi di mancata compliace, queste saranno introdotte con il recepimento della Direttiva 2013/11/UE.

 

Contributo inserito nella Newsletter n.1/2016.
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