Speciale: Le procedure concorsuali in Francia

INTRODUZIONE

Per il legislatore francese il concetto di insolvenza è inteso in un senso più restrittivo rispetto al diritto italiano, intendendosi come tale “l’impossibilità del debitore di far fronte al passivo esigibile con l’attivo disponibile” (cessation des paiement).

Pertanto, il diritto francese conosce una serie di istituti – diversi dal fallimento (denominato liquidation judiciaire) – che, nell’ordine, sono volti a fronteggiare la crisi delle imprese, a prevenire l’insolvenza prima che essa si manifesti ed a preservare lo stato di funzionalità dell’azienda.

Trattasi di procedure, non sanzionatorie per l’imprenditore in difficoltà ed anteriori ad ogni accertamento di insolvenza (di allerta e prevenzione) e recuperatorie delle potenzialità dell’impresa (redressement judiciaire)

A – LE PROCEDURE COLLETTIVE DI «ALLERTA E PREVENZIONE» ANTERIORI ALL’INSOLVENZA

Sin dal 1984 è stata introdotta una serie di istituti atti a preservare l’azienda come bene sociale, gli interessi dei creditori e dei dipendenti, nonché dell’imprenditore.

1 – La “Procédure d’alerte”

Con tale procedura i Sindaci o revisori dei conti delle società commerciali (commissarie aux comptes), una volta rilevati “fatti di natura tale da compromettere la continuità dell’esercizio” dell’impresa, ne informano il presidente del CdA e successivamente gli organi gestori – e/o l’assemblea dei soci – affinché adottino i provvedimenti più opportuni volti ad ovviare allo stato di crisi potenziale dell’impresa; in difetto viene investita l’autorità giudiziaria (Tribunal de Commerce).

La procedura non si applica se è l’imprenditore stesso a richiedere una conciliazione o una procedura di salvaguardia (v. seguito).

2 – I “Groupements de prévention agrées”

Trattasi di una sorta di associazione di imprese (groupement) che ha “per scopo di fornire agli aderenti in via riservata una analisi delle informazioni economiche, contabili e finanziarie che gli stessi si impegnano a trasmettere regolarmente”. Qualora siano rilevati possibili indici di difficoltà, l’imprenditore interessato ne viene informato, cui può essere proposto e affiancato un esperto.

In entrambe le procedure, pur essendo “interne” all’impresa, vi può essere l’intervento dell’autorità giudiziaria (Tribunal de Commerce) che, una volta rilevate difficoltà tali da compromettere la continuità dell’impresa, può procedere d’ufficio all’apertura di una procedura di risanamento (redressement judiciaire) ovvero di fallimento (liquidation judiciaire).

 

B – LE PROCEDURE INFORMALI DI RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE

3 – Il “Mandat ad hoc” e la “Conciliation”

Sono procedure pre-fallimentari negoziali, su base volontaria, il cui presupposto è quello dell’inesistenza di un vero e proprio stato di insolvenza, avviate esclusivamente su domanda del debitore in difficoltà presentata al Tribunal de Commerce.

Il mandataire ad hoc nominato riceve un incarico predefinito – a durata prestabilita – al fine di trovare, ad esempio, soluzioni a difficoltà di natura giuridica ovvero di porre in essere attività di risanamento aziendale.

Mediante la procedura di composizione amichevole (réglement amiable), il conciliatore, anch’egli nominato dal  Tribunal de Commerce, preso atto della difficoltà finanziaria dell’impresa e analizzato i debiti, cercherà un accordo con i creditori sociali.

Entrambe le procedure si caratterizzano per la breve durata: il mandato del conciliatore può durare 4 mesi (con possibilità di dilazioni fino a 24 mesi), mentre il periodo concesso al mandataire ad hoc raramente potrà superare i 4 mesi; nel mandato ad hoc, l’accordo tra la società e i suoi creditori avrà unicamente una forza contrattuale mentre nella conciliation, il Presidente del Tribunale potrà conferire al piano accordato forza esecutiva e omologarlo su istanza del debitore dopo aver sentito tutte le parti.

 

C – LA PROCEDURA FORMALE DI SALVAGUARDIA

Dal 2006 l’ordinamento giuridico francese ha introdotto un nuovo istituito, intermedio tra i meccanismi preventivi (Procédure d’alerte, Groupement de prévention, mandat ad hoc, conciliation) e le procedure più invasive e liquidatorie (redressement) che mira a salvaguardare l’azienda.

4 – La “Procedure de sauvegarde”

La procedura di salvaguardia – destinata a facilitare la riorganizzazione dell’azienda – prevede l’elaborazione di un piano recepito con sentenza all’esito di un periodo di osservazione, che prevede la nomina di un giudice delegato (juge commissaire), un rappresentante dei creditori (mandataire judiciaire) e uno o più amministratori (administrateurs judiciaires).

Essa può essere richiesta al Tribunale esclusivamente dall’imprenditore (commerciante, agricoltore, artigiano, libero professionista, società con personalità giuridica con o senza scopo di lucro) che dichiari di trovarsi in uno stato di difficoltà – ma non ancora di cessazione dei pagamenti e di decozione totale – tale per cui con tutta probabilità, in difetto di una riorganizzazione dell’azienda, nel breve periodo non sarà più in grado di assolvere gli obblighi di pagamento.

La sentenza di apertura della Procedure de sauvegarde da parte del Tribunale determina l’automatica e immediata sospensione dei pagamenti (gel des dettes), di ogni azione di cognizione ed esecutiva ed il divieto di pagamento dei debiti posteriori diversi da quelli inerenti i bisogni vitali del debitore.

La procedura prevede un piano di salvaguardia ed un successivo periodo di osservazione.

Il controllo giudiziario si estenderà per tutta la durata del piano, che non potrà eccedere i 10 anni e che, qualora ineseguito, la società potrà richiedere al Tribunal de Commerce la conversione della procedura in redressement judiciaire ovvero, in caso di insolvenza, potrà essere pronunciato il fallimento (liquidation).

Verificato – per contro – che al momento della domanda di ammissione a tale procedura l’impresa si trovava già in stato di decozione, la procedura verrà automaticamente convertita in redressement judiciaire ovvero pronunciato il fallimento.

Solamente il mandataire judiciaire può agire in nome e nell’interesse collettivo dei creditori che – a pena di decadenza – entro il termine di 2 mesi dalla pubblicazione della sentenza di apertura della procedura, dovranno indirizzare la propria dichiarazione di credito

d – LE procedure formali di insolvenza

Il risanamento giudiziario (redressement judiciaire) ed il fallimento (liquidation judiciaire) sono procedure che presuppongono lo stato di insolvenza, ovvero la cessazione dei pagamenti intervenuta da non oltre 45 giorni.

 

5 – La procedura di Redressement judiciaire

Lo scopo della procedura di risanamento giudiziario – simile alla procedura di amministrazione controllata e molto frequente in Francia – è consentire il salvataggio dell’impresa mantenendo l’attività e l’occupazione mediante l’adozione, da parte del Tribunale, di un piano di risanamento (plan de redresssement) con possibile prosecuzione dell’attività (nelle mani dell’imprenditore/debitore) oppure attraverso la cessione dell’impresa ad un soggetto terzo.

I creditori sono consultati sul piano di risanamento, non potendo tuttavia opporsi allo stesso ovvero alle sue modalità pratiche di attuazione, potendo unicamente proporre consigli o suggerimenti; nella pratica – in assenza di informali considerazioni critiche mosse dal creditore – il piano viene imposto ai creditori manifestandosi la procedura favorevole ad debitore.

L’omologa da parte del Tribunale del piano di risanamento prevederà la prosecuzione dell’attività e dell’azienda ovvero un piano di cessione della stessa, ed un periodo di osservazione che va dai 6 ai 18 mesi.

L’apertura della procedura determina l’interruzione di tutte le azioni giudiziarie in corso basate su crediti insorti anteriormente all’apertura della procedura, vietando il pagamento degli stessi e la revocatoria degli atti dispositivi posti in essere dal debitore entro il periodo di 18 mesi (riducibile dal Giudice) dalla cessazione dei pagamenti, la nomina di un Commissario che controlla l’andamento della procedura (Judge Commissaire) e di un Amministratore giudiziario (mandataire judiciaire) in qualità di liquidatore e di un Rappresentante dei Creditori che riceverà le dichiarazione di credito.

La sentenza di apertura della procedura è trascritta nel Registro del Commercio e delle società ovvero nell’Albo degli Artigiani (Répertoire des métiers), oltrecchè in 2 giornali di avvisi legali.

E’ opportuno monitorare costantemente la situazione degli imprenditori francesi con cui si opera, dovendo presentare istanza di insinuazione al passivo entro il termine massimo di 2 mesi a decorrere dalla pubblicazione della decisione di avvio della procedura, a pena di decadenza.

 

6 – La procedura di Liquidation Judiciaire

La procedura di liquidazione giudiziaria, viene pronunciata quando il risanamento giudiziario appare manifestamente impossibile.

L’attività d’impresa è interrotta ovvero ceduta ad un terzo, il debitore viene privato della facoltà di amministrare e disporre di tutti i suoi beni, finché la procedura non è chiusa e viene sostituito da un Liquidatore.

Il Liquidatore dovrà compiere un inventario dei beni esistenti in azienda differenziandoli in unità di produzione e beni singoli, provvedendo conseguentemente a predisporre offerte di vendita.

Le offerte di vendita verranno poi sottoposte al Judge Commisionaire che sceglierà l’offerta più conveniente, predisponendo eventualmente per i beni unitari la loro vendita tramite asta o licitazione privata.

La distribuzione del ricavato è compiuta dal Liquidatore secondo la graduazione dei crediti (i creditori senza privilegio saranno soddisfatti dopo il completo pagamento dei creditori beneficiari di garanzie e privilegi). E’inoltre lo stesso Liquidatore che dovrà presentare i conti da lui eseguiti al Tribunale con i dettagli delle operazioni di realizzo e di distribuzione del ricavato. Tali conti potranno essere contestati dal debitore.

La chiusura della procedura interverrà solamente quando non vi è più alcuna passività esigibile ovvero quando il proseguimento delle operazioni di liquidazione è reso impossibile dall’insufficienza dell’attivo e dall’impossibilità di alienare i beni.

E’ da notare che il debitore, persona fisica, potrà riacquistare la piena capacità dopo la decisione di chiusura della liquidazione ancorché sia facoltà del Tribunale comminare il divieto di amministrare ovvero emettere un provvedimento di fallimento personale per un periodo che va da 5 anni a 15 anni, a seconda della gestione e dell’attività, qualora sia dimostrata la grave colpa nella gestione che ha procurato nocumento ai creditori (faillite).

 

7 – La procedura di Surendettement

Per completezza, infine, merita attenzione la previsione del diritto francese di una particolare procedura denominata di surendettement applicabile solamente alle persone fisiche che si trovano particolarmente esposte finanziariamente con eccesso di debiti di natura personale (mutuo per l’acquisto della casa, fidejussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni in capo a società) e che sino in grado di dimostrare la buona fede nonché l’impossibilità manifesta di far fronte ai propri debiti.

Una commissione amministrativa, verificata la situazione debitoria e ascoltate le pretese dei creditori – ed eventualmente pronunciata dall’invocato giudice la sospensione delle azioni esecutive – potrà assistere la persona fisica nella predisposizione e conclusione di un piano di rientro con i creditori

Quando la procedura di liquidazione dei beni personali privati termina ed i ricavi vengono ripartiti sui creditori, il Giudice pronuncia sentenza di dichiarazione di estinzione dei debiti della persona fisica, indipendentemente dal loro soddisfo integrale o parziale.

 

Conclusione

Il diritto fallimentare francese si distingue da quello italiano e dalle procedure di insolvenza in Italia.

Mentre in Italia per ottenere pronuncia di fallimento di un imprenditore è sufficiente dimostrare la (agevole) prova circa la non regolarità dei pagamenti, nel diritto francese il concetto di insolvenza viene riassunto in maniera restrittiva nello stato definitivo e prolungato di decozione (impossibilità del debitore di far fronte al passivo esigibile con l’attivo disponibile.

La normativa francese infatti tende a favorire il debitore (ma anche i creditori) nel primario obiettivo di far proseguire l’attività d’impresa e soprattutto mantenere il maggior numero possibile di lavoratori in forza dell’azienda; è noto infatti che la Francia ha predisposto numerose norme ispirate dalla necessità di proteggere il lavoro ed i lavoratori, subordinati e para-subordinati (es. agenti di commercio).

Nonostante la interessante introduzione delle procedure pre- concorsuali, a scopo preventivo, e la ammissione alle procedure concorsuali formali solo come estrema ratio, è senza dubbio primario interesse del venditore italiano ottenere soddisfazione dei propri crediti.

Ciò, in un’ottica preventiva, potrebbe essere raggiunto mediante soluzioni e strategie finalizzate innanzitutto a garantire il pagamento della merce venduta, con privilegio (nantissement convenzionale), ovvero mediante la predisposizione di documenti contrattuali, ed infine con espressa previsione della clausola di riserva di proprietà.

 

Contributo inserito nella Newsletter n.2/2011.
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