Marchi, Brevetti e Know How aziendale: detassazione dei redditi nel Patent Box

Il 24 Gennaio 2015 il Consiglio dei Ministri italiano ha approvato definitivamente le misure del c.d. Patent Box, cioè quella serie di interventi di defiscalizzazione volti ad incentivare lo sviluppo degli intangible assets ovvero a favorirne il rientro in Italia nel caso fossero allocati all’estero.

In breve, il decreto prevede l’agevolazione fiscale per i redditi derivanti dall’utilizzo – diretto o indiretto – non solo di brevetti (come il nome del decreto potrebbe far pensare), bensì anche di marchi (commerciali e non), di modelli e di tutte quelle formule ed informazioni relative al campo industriale o scientifico giuridicamente tutelabili (il c.d. Know How o segreti commerciali).

L’agevolazione che ha durata di cinque anni, consiste nella detassazione parziale fino al 30% per il primo anno, fino al 40% per il secondo e fino al 50% per i tre anni successivi. Tale regime è irrevocabile per l’intero quinquennio della sua durata e non si esclude possa essere rinnovato per i successivi cinque anni (sul punto non vi è ancora piena chiarezza).

Il nuovo regime fiscale è opzionale, cioè verrà applicato solo previa richiesta dell’interessato, e riservato a quelle Imprese che svolgano attività di ricerca e sviluppo (R&D) – realizzata sia internamente sia attraverso convenzioni con Università o altri istituti di ricerca (anche privati) – finalizzata alla produzione di beni immateriali oggetto del regime agevolato (marchi, brevetti, ecc.).

Altro aspetto rilevante del Patent Box sta nella possibilità di escludere dalla tassazione IRES e IRAP ben il 50% dei redditi derivanti dalla cessione in licenza degli intangible assets; ciò significa, ad esempio, che le royalties percepite da un’azienda quale corrispettivo della cessione in licenza del proprio marchio, otterranno un’esclusione del 50% ai fini della tassazione IRES e IRAP.

L’esenzione, peraltro, è riconosciuta anche a quelle imprese che, pur non cedendo in licenza i propri assets, ciononostante li utilizzano nei processi produttivi aziendali interni ovvero strumentali alla fornitura di servizi. In questo caso, il reddito derivante dallo sfruttamento degli assets sarà determinato in misura pari al contributo che questi beni immateriali apportano al reddito complessivo.

Ciò detto, tuttavia, prima di applicare le detassazioni, la determinazione della parte di reddito agevolabile dovrà essere definita in accordo con l’Autorità fiscale (nella c.d. procedura di ruling); così, ad esempio, un’impresa che ha brevettato un particolare impianto o macchinario per la produzione del proprio prodotto, potrebbe stimare il 20% del proprio reddito direttamente imputabile alla specifica invenzione. In tal caso, qualora l’Autorità fiscale riconoscesse congrua la percentuale indicata (o suggerita) dall’azienda, la detassazione IRAP e IRES si dovrà calcolare su tale percentuale (il 20%).

La procedura di ruling sarà necessaria anche nei casi in cui la licenza sia ceduta infragruppo (a società controllata, controllante, o tra società “sorelle”); questo al fine di evitare che al momento della definizione dell’ammontare delle royalties il loro valore possa essere determinato per scopi elusivi (transfer pricing); così, ad esempio, la società “madre” che cede in licenza un brevetto ad una società controllata/figlia (che si occupa di R&D) e voglia beneficiare del regime agevolato in ragione della cessione in licenza di tale brevetto, dovrà preventivamente sottoporre l’accordo all’approvazione dell’Autorità fiscale.

Infine, eventuali plusvalenze realizzate dalla vendita di tali assets intangibili sono totalmente esentati dalla tassazione, purché almeno il 90% di quanto ricavato dalla vendita sia reinvestito in attività di ricerca e sviluppo.

Nel complesso, le misure decise dal Governo – le quali comunque necessitano dell’intervento di decreti attuativi – si prospettano particolarmente favorevoli per quelle aziende che competono nei mercati internazionali e che sfruttano il valore aggiunto del proprio patrimonio intangibile. Ad ogni modo, l’applicazione del regime agevolato alla singola azienda andrà calibrato a seconda del caso concreto, tenendo conto delle caratteristiche e delle peculiarità degli intangible assets.

 

Contributo inserito nella Newsletter n.1/2015.
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