La traduzione del sito web in lingua straniera comporta l’applicazione della legge del Paese del compratore? Alcune importanti precisazioni nella vendita on line ai consumatori europei

L’e-commerce sta diventando sempre più una risorsa imprescindibile per quell’Impresa, soprattutto se di piccole o medie dimensioni, che intenda ampliare la propria platea di clienti, anche al di fuori del proprio territorio di riferimento. Infatti, attraverso la creazione di un sito web, è possibile far conoscere la propria attività e/o promuovere il proprio prodotto verso potenziali clienti che si trovano in ogni parte del mondo. Il tutto, sostenendo costi decisamente inferiori rispetto all’organizzazione della tradizionale rete distributiva.

Tuttavia, la creazione di un sito web – sia predisposto alla vendita on-line dei prodotti, sia che svolga solamente la funzione di “vetrina” – può portare a conseguenze non sempre previste dal venditore. È questo il caso in cui il compratore, residente in un altro Paese europeo, sia un consumatore e cioè un soggetto che agisca al di fuori della sua attività professionale

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nelle Cause riunite C‑585/08 e C‑144/09 ha stabilito che, nel caso in cui un consumatore decida di acquistare un prodotto presente nel web, alla compravendita dovrà essere applicata la legge del Paese di residenza abituale del compratore. Precisamente, questo avverrà nei casi in cui sia rinvenibile l’intenzione del venditore di voler commerciare con consumatori domiciliati in uno o più determinati Stati europei, tra i quali quello del domicilio del consumatore stesso.

La volontà del venditore in tal senso può essere provata, secondo la Corte, attraverso la presenza di alcuni elementi presenti nel sito web aziendale. Dal novero degli indizi esaminati dalla Corte, notiamo come alcuni di questi riguardino accorgimenti molto diffusi nella prassi:

1)       la traduzione del sito web in lingue diverse da quelle utilizzate nello Stato membro in cui il venditore risiede (ad esempio in francese o inglese);

2)       l’utilizzazione di moneta diversa dalla moneta abitualmente utilizzata nello Stato membro in cui il venditore è stabilito (ad esempio l’indicazione del prezzo in Sterline);

3)       l’indicazione di recapiti telefonici unitamente ad un prefisso internazionale;

4)       l’acquisto di un servizio di posizionamento su Internet, attraverso l’utilizzo di keyword advertising o altri soluzioni simili;

5)       l’utilizzazione di un nome di dominio del tipo “.com” o “.eu”; in luogo di quello nazionale (ad esempio “.it”);

6)       la menzione di una clientela internazionale domiciliata in Stati membri differenti.

Successivamente, la Corte nel caso Emrek – Causa C‑218/12 del 2013 – ha aggiunto che la presenza di questi indizi sarà determinante anche ai sensi dell’individuazione del giudice competente. Dunque, nel caso in cui il venditore volesse agire in giudizio contro il compratore, potrà farlo solo davanti al giudice del luogo nel quale il compratore ha il proprio domicilio.

Le pronunce della Corte, tuttavia, lasciano alcune situazioni prive di una chiara soluzione, quali, a titolo esemplificativo, il caso in cui il sito web sia tradotto solo in lingua inglese – la lingua commerciale per eccellenza e per questo non idonea ad indicare la volontà dell’imprenditore di voler dirigere la propria attività verso uno Stato determinato – e se eventuali condizioni generali di vendita, che prevedano accordi specifici sulla legge applicabile o sul giudice competente, prevalgano su quanto stabilito dalla Corte.

La soluzione a questi interrogativi potrà essere data solo caso per caso, attraverso un’attenta analisi degli elementi del fatto concreto.

 

Contributo inserito nella Newsletter n.1/2015.
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