Egitto: quale tipologia societaria scegliere per sfruttare al meglio le nuove prospettive offerte dal business locale?

La nostra presenza nel Paese, grazie anche alla collaborazione con la Camera di Commercio Italiana per l’Egitto, ci offre l’occasione di riportare alcune informazioni utili a chi intenda esplorare le opportunità offerte dall’Egitto – caratterizzato da una forte ripresa economia e della conseguente apertura di importanti possibilità d’affari – attraverso la costituzione di una entità locale.

L’Egyptian Corporate Commercial Law distingue nettamente tra la creazione di vere e proprie entità giuridiche (autonome ed indipendenti) ed entità minori per struttura e funzionalità, concepite in ragione della dimensione del business che interessa il Paese. In primis, le più diffuse e rilevanti tipologie societarie sono rappresentate dalla società per azioni e dalla società a responsabilità limitata. La società per azioni egiziana (Sharika Mosahama) deve avere un capitale minimo di almeno 500.000 Egyptian pound (EGP), circa 25.000 euro, ed essere partecipata da almeno tre soci (sia persone fisiche che giuridiche) senza limitazioni di nazionalità o vincoli di residenza. Tuttavia, salvo precise eccezioni, il consiglio d’amministrazione deve essere formato per la maggioranza dei propri membri da cittadini egiziani e gli amministratori (directors), inoltre, devono essere titolari di un ammontare di partecipazioni (almeno l’1% del capitale minimo) il cui valore monetario deve essere depositato in un conto corrente dedicato, a garanzia degli obblighi di buona amministrazione.

Nell’eventualità, poi, che la società sia una holding, costituita per attività di investimento ovvero per operare nel mercato finanziario (stock dealings) il capitale sociale minimo è elevato a 500.000 EGP. Quanto alla società a responsabilità limitata (Sharika Zat Masoulia Mahdouda), la legge egiziana fissa un capitale sociale minimo di 1.000 EGP (circa 50 euro), suddiviso in modo eguale tra i soci che potranno essere da un minimo di due ad un massimo di cinquanta. Questa tipologia societaria può essere utilizzata per qualsiasi attività di business ad esclusione dei servizi finanziari e/o di credito, nonché attività bancarie in generale.

I soci potranno nominare uno o più amministratori ma, in ogni caso, almeno uno di questi dovrà essere un cittadino egiziano; di regola gli amministratori avranno il potere di legale rappresentanza della società salvo particolari limitazioni indicate nell’atto costitutivo. Nel caso la società abbia più di dieci soci la legge impone la creazione di un consiglio di vigilanza (supervisory board) del quale dovranno fare parte almeno tre soci. Con riferimento ad attività di business ridotte o temporanee, le principali strutture per condurre l’attività sono la Filiale e l’Ufficio di Rappresentanza. La Filiale (Foreign Branch Office) è considerata una vera e propria società a tutti gli effetti di legge, fatto salvo il profilo della governance. In dettaglio la filiale non è considerata come parte integrante della società (madre) straniera e non come un’entità autonoma. Infatti, dovrà avere la medesima denominazione sociale della società madre ed essere registrata in una speciale sezione del registro delle imprese (G.A.F.I.). In linea generale la costituzione delle filiali è permessa solo a condizione e nei limiti in cui la loro presenza rifletta l’esecuzione degli obblighi derivanti da un contratto con aziende egiziane (sia del settore privato che pubblico). L’Ufficio di Rappresentanza può essere stabilito solamente nei casi in cui sia finalizzato al successivo sviluppo del business; sono permesse, infatti, solamente attività di ricerche ed analisi di mercato, pubbliche relazioni, facilitazione e di contatti ovvero di intermediazione commerciale. In alcuni casi particolari, è ammessa la costituzione dell’ufficio solamente in presenza di un agente egiziano appositamente incaricato.

Tutto ciò diviene ancora più importante alla luce della imminente promulgazione della “nuova legge sugli investimenti” – che segue di poco la legge n.7/2017 in materia di liberalizzazioni delle attività di import/export – che favorirà ed incentiverà investimenti esteri in molti settori, quali l’industria, l’edilizia, il turismo, l’agroalimentare, l’energia e la logistica. Dal quadro d’insieme così delineato emerge con evidenza l’importanza di poter contare su collaborazioni locali affidabili e d’esperienza, che necessariamente dovranno essere coinvolte nella gestione del business, oltre che nell’espletamento delle innumerevoli pratiche burocratiche.

 

Contributo inserito nella Newsletter n.2/2017.
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