Brexit e Proprietà Intellettuale: cosa cambia per il Made in Italy?

Il 23 giugno u.s. il 52% dei cittadini britannici ha espresso a mezzo del referendum la propria volontà di lasciare l’Unione Europea, votando “leave” e dando vita al fenomeno che passerà alla storia come “Brexit”.

Il risultato delle urne ha dunque determinato l’avvio della procedura di recesso, a conclusione della quale il Regno Unito uscirà definitivamente dall’Unione.

Tale procedura – che a norma dell’art. 50 del Trattato sull’Unione Europea (TUE) richiederà circa due anni – prevede che il Regno Unito e l’Unione diano inizio ad appositi negoziati finalizzati alla conclusione di un accordo che definisca le modalità di recesso e la disciplina dei futuri rapporti, fra tutti la cessazione dell’efficacia della normativa comunitaria all’interno del territorio britannico.

La conseguenza di questo processo sarà una variazione, potenzialmente radicale, della disciplina di numerose materie che sino ad oggi trovavano una regolamentazione comune o armonizzata, tra le quali è certamente da annoverare il Diritto della Proprietà Intellettuale ed Industriale, elemento importante ed imprescindibile per la tutela dei prodotti “made in Italy”. In questo senso è necessario compiere una precisa distinzione tra i diversi titoli di privativa (brevetti, marchi, modelli di utilità, design, ecc.), ciascuno dei quali presenta una disciplina specifica e un particolare sistema di tutela.

In primis, l’attuale grado di tutela dei brevetti non dovrebbe subire variazioni, in quanto i due sistemi di deposito a livello sovranazionale attualmente in vigore si fondano su trattati internazionali – il Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (PCT, Patent Cooperation Treaty) e la Convenzione sulla Concessione dei Brevetti Europei (EPC, European Patent Convention) – che non presuppongono l’adesione all’Unione Europea.

Il Regno Unito, quindi, manterrà la propria qualifica di Stato contraente anche a seguito del completamento della procedura di recesso dall’UE. In ottica prospettica, al contrario, la Brexit potrà influire sull’effettività del sistema del cd. Brevetto Unitario, procedura a mezzo della quale il richiedente, con un solo deposito, potrà ottenere tutela in tutti gli Stati aderenti, senza che siano necessarie tante verifiche ed approvazioni e corresponsione di tasse, quanti i Paesi aderenti al sistema. La partecipazione del Regno Unito a tale sistema – non ancora in vigore – è dunque incerta, poiché l’adesione è riservata soltanto agli Stati membri dell’Unione Europea, in virtù della particolare procedura di cooperazione rafforzata, appositamente attivata. A seguito della procedura di recesso, dunque, non sarà possibile utilizzare tale sistema per tutelare il proprio brevetto all’interno dei confini britannici.

Anche con riferimento ai marchi ed ai modelli di design l’attuale sistema tutela potrà venire meno, in quanto fondato su specifiche norme di derivazione comunitaria, in particolare sul Regolamento (UE) n. 2015/2424. Sul punto è auspicabile l’introduzione di una disciplina transitoria (con l’introduzione di un periodo di sunrise) che non pregiudichi la tutela dei titoli di proprietà intellettuale nel mentre accordata.

Ciò detto, la famigerata Brexit potrà avere anche risvolti potenzialmente positivi per il comparto del “made in”, sia italiano che europeo in generale, in quanto uscirà di scena uno dei maggiori detrattori del progetto di regolamento a tutela dei consumatori, che prevede l’obbligo di riportare nell’etichetta dei prodotti il relativo Paese di origine (art.7).

Il lungo dibattito comunitario attorno a questa disposizione ha creato una ferma contrapposizione tra i paesi ad economia manifatturiera e dei grandi marchi prestigiosi (in tutto tredici Stati, su tutti Italia, Francia e Spagna) ed i paesi a forte vocazione finanziaria (Regno Unito) o con un sistema produttivo fortemente delocalizzato (Germania e altri paesi minori); laddove quest’ultimi verrebbero fortemente penalizzati dovendo indicare l’origine straniera (o extra-europea) dei loro prodotti.

Dunque, con l’uscita della Gran Bretagna dal tavolo delle trattative comunitarie, dunque, si delinea chiaramente un nuovo bilanciamento di forze; difficilmente la Germania potrà continuare con la propria chiusura totale ed aprioristica alle trattative, favorendo così una soluzione di compromesso; ad esempio esentando dal regime di indicazione obbligatoria i prodotti non di stretto interesse per i Paesi del Sud Europa, quali i prodotti del settore dell’elettronica ovvero ampliando le regole per ricondurre l’assemblaggio di tali prodotti – anche parziale – alla nozione di “ultima lavorazione sostanziale” e dunque beneficiare dell’indicazione d’origine nazionale.

 

Contributo inserito nella Newsletter n.3/2016.
Le informazioni contenute nel presente contributo, così come tutto il contenuto del nostro sito web, hanno carattere generale e scopo meramente informativo, naturalmente senza pretesa di esaustività, e non costituiscono attività di consulenza legale mirata.
Nessuna parte di questo contributo può essere riprodotta, distribuita o trasmessa in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo senza la previa autorizzazione scritta dell’autore.
Copyright © Studio Legale Bressan 2016 – 2021

error: Il contenuto è protetto da copyright