Australia: la legge a tutela dei consumatori si applica anche ai rapporti B2B

La legge australiana prevede che anche i rapporti tra imprenditori (b2b) siano soggetti alle norme in materia di vendita ai consumatori.

Una tale peculiarità è dovuta all’applicazione l’Australian Consumer Law (ACL), la legge a tutela del consumatore, la quale deve essere applicata non solo nei casi in cui una parte del rapporto sia un consumatore – vale a dire un persona fisica che agisca al di fuori della propria attività professionale – ma anche nel caso la transazione avvenga tra persone giuridiche nello svolgimento della attività imprenditoriale o professionale.

Dunque, secondo l’ACL, le garanzie tipiche riconosciute al consumatore sono estese all’acquirente nei due casi, alternativi tra loro, in cui:

a) la transazione, indipendentemente dal bene o servizio scambiato, non superi gli AUD 40.000,00 (ad oggi, poco più di Euro 25.000,00); oppure

b) i beni o i servizi venduti siano solitamente acquistati per uso domestico, personale o di consumo.

Questi casi, presentano, rispettivamente, delle criticità a livello interpretativo.

Con riferimento al primo caso, possono sorgere dei problemi laddove il bene od il servizio oggetto del contratto rientri in una transazione più complessa ovvero si sia in presenza di una vendita mista di beni e servizi; casi in cui diventa complicato stabilire se il bene debba essere inteso come singolo o parte di un insieme.

Il secondo caso, invece, non presenta grosse criticità laddove i prodotti scambiati siano chiaramente destinati ad uso domestico/personale (come nel caso degli elettrodomestici), ma al contrario può portare a contrasti interpretativi con riferimento a quei beni che possono essere indifferentemente utilizzati ad uso sia professionale che domestico (uso promiscuo).

Nella pratica, questo può portare a sgradite soprese per l’Azienda venditrice, poiché l’assoggettamento del contratto al regime normativo a tutela del consumatore comporta la decadenza di tutte quelle clausole che solitamente sono inserite a tutela del venditore – quali la limitazioni di responsabilità o la limitazione della garanzia – ovvero portare all’inserimento di obblighi di sostituzione e/o di riparazione originariamente non previsti.

Dunque, nel caso il business comporti il contatto con acquirenti australiani, molta attenzione dovrà essere prestata nella redazione dei contratti, tenendo sempre ben presente le possibili limitazioni imposte dall’applicazione necessaria delle tutele riconosciute al consumatore, che dovrà essere appurata caso per caso.

 

Contributo inserito nella Newsletter n.3/2015.
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