Vendita internazionale nella UE: quale giudice decide le controversie?

Sovente, nella pratica commerciale, le parti di un contratto di vendita internazionale, nel regolamentare gli aspetti essenziali dell’operazione posta in essere, tralasciano di indicare quale sia il Giudice competente a risolvere le eventuali controversie. La questione è di particolare importanza in quanto è stata oggetto di una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (ordinanza n. 21191 del 25 ottobre 2009), le quali, stravolgendo il precedente orientamento sul punto, hanno affermato che (i) tra imprese con sede in uno Stato membro della UE, (ii) in assenza di scelta convenzionale sul giudice competente, (iii) la causa dovrà essere radicata dinanzi il Giudice dello Stato in cui è avvenuta la consegna finale della merce.

 

Quadro normativo e giurisprudenza

Le norme in materia di giurisdizione, in ipotesi di contratti conclusi tra parti con domicilio o sede all’interno della UE, sono contenute nel Regolamento comunitario n. 44/2001, vigente in tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca (la quale applica i criteri – in buona parte corrispondenti a quelli del predetto Regolamento – di cui alla Convenzione di Bruxelles del 1968). Il principio generale stabilito dall’art. 2 del suddetto Regolamento è quello del foro del convenuto, secondo cui, salva un’espressa previsione del foro competente nel contratto, la competenza spetta al Giudice del luogo ove la società o persona giuridica con- venuta ha i) la sede statutaria, ii) l’amministrazione centrale o iii) il centro d’attività principale. Alternativamente, il Regolamento in questione prevede, allertar. 5, comma 1, lettera a), che la società o persona giuridica possa essere convenuta “davanti al Giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita”.

 

IERI: l’intervento del Giudice Italiano

Tale luogo, nello specifico caso della vendita internazionale, corrisponde, a mente dell’art. 5, comma 1, lettera b), con quello “in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto”. Nel caso in cui le parti non avessero disciplinato detto aspetto, la Corte di Cassazione italiana, sulla scorta dell’art. 31 della Convenzione di Vienna del 1980 sulla Vendita Internazionale di beni mobili (CISG), era solita individuare il “luogo di consegna” con quello in cui la merce era consegnata dal venditore/imprenditore italiano al primo trasportatore/vettore. Posto che solitamente tale “luogo di consegna” veniva individuato nello Stato del venditore (Italia), ne conseguiva il riconoscimento della giurisdizione del Giudice italiano per le cause promosse contro acquirenti stranieri.

 

OGGI: l’intervento del Giudice straniero

Con l’ordinanza sopra indicata n. 21191 del 25 ottobre 2009, la

Cassazione, a Sezioni Unite, ha radicalmente modificato il proprio orientamento. La Suprema Corte, facendo proprie le conclusioni dell’Avvocato Generale UE emesse nel settembre 2009 nella causa C-381/08 (Car Trim // KeySafety Systems S.r.l.), ha riconosciuto che, ai fini della determinazione del Giudice competente, in assenza di espressa indicazione delle parti circa il luogo di consegna, quest’ultimo corrisponde al luogo di destinazione finale della merce, luogo in cui l’acquirente ne dispone o ne può effettivamente disporre, indipendentemente da quello in cui il vettore eventualmente incaricato l’abbia presa in consegna

 

E se la consegna va effettuata in luoghi diversi?

Qualora la consegna della merce sia stata effettuata in luoghi diversi, all’interno di un solo Stato comunitario, il Giudice competente è quello del luogo della consegna principale, che dovrà essere de- terminata in ragione di criteri meramente economici. In mancanza di elementi decisivi per stabilire il luogo della consegna principale, l’imprenditore italiano potrà citare la controparte dinanzi al giudice del luogo di consegna di sua scelta, all’interno dello Stato comunitario in questione.

Da quanto sopra consegue che il Giudice competente a conoscere delle controversie tra venditore italiano ed acquirente straniero non è più quello italiano, bensì quello dello stato membro in cui quest’ultimo ha il proprio domicilio. La possibilità per l’impresa italiana di rivolgersi al Giudice interno è ammessa solamente qualora le parti abbiano espressamente previsto ed accettato nel contratto la esclusività del foro italiano, ovvero, nel caso in cui abbiano pattuito che il pagamento del prezzo debba avvenire presso il domicilio o la sede del venditore (italiano).

 

Conclusioni

Considerato, dunque, il nuovo quadro giurisprudenziale, sia nazionale che comunitario, sopra descritto, è vivamente consigliabile che l’imprenditore/venditore italiano inserisca nei contratti di vendita internazionale una clausola di scelta del foro italiano quale foro esclusivamente competente a conoscere delle controversie nascenti dal contratto stesso; in mancanza, si invitano gli operatori commerciali a porre particolare attenzione alla scelta del luogo di consegna effettiva della merce compravenduta, essendo oramai detta scelta determinante al fine della individuazione del Giudice competente.

 

Contributo inserito nella Newsletter n.1/2011.
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