I nuovi Incoterms 2010

Dal 1° gennaio 2011 sono in vigore i nuovi INCOTERMS 2010 che apportano alcune interessanti novità rispetto all’edizione precedente – risalente al 2000 – al fine di adeguare le stesse alla prassi commerciali e del commercio internazionale della compravendita con trasporto, nel frattempo invalsa tra gli operatori commerciali.

 

Cosa sono gli INCOTERMS?

Gli INCOTERMS sono regole consuetudinarie, spontaneamente adottate dagli operatori commerciali che operano nel commercio internazionali raccolte, sistematizzate e pubblicate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC – International Chamber of Commerce) che determinano la ripartizione tra venditore e compratore degli oneri e dei rischi nel trasporto di merci.

Identificano infatti chi, tra venditore e compratore, sostiene i costi relativi al trasporto della merce da un luogo ad un altro, i costi connessi all’assicurazione della stessa e le spese doganali in uscita ed in entrata, determinando in particolare come e dove avviene la consegna della merce, dove e quando avviene il trasferimento dei rischi e delle responsabilità dal venditore al compratore, con riferimento alla merce trasportata.

 

Utilizzo degli INCOTERMS

Le regole non hanno portata obbligatoria e men che meno automatica, rimanendo il loro utilizzo facoltativo.

Da ciò ne discende che l’applicabilità necessita dell’espresso richiamo, contenuto nel contratto dalle parti concluso, sia internazionale che nazionale. A tal proposito infatti viene raccomandato il loro uso anche nei contratti nazionali al fine di evitare fraintendimenti sulla ripartizione degli oneri e dei rischi.

 

Modifiche rispetto alla versione 2000

Di seguito una sommaria anticipazione delle importanti novità:

  1. Le “regole” si riducono a 11 (precedentemente 13) e non sono raggruppate in base al gruppo di appartenenza (i.e. Gruppo E, Gruppo C, Gruppo D, Gruppo F), bensì in base al tipo di trasporto per le quali devono essere impiegate e sono suddivise in due classi:
  • EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP: possono essere impiegati

indipendentemente dal tipo di trasporto utilizzato ed indipendente- mente se vengono utilizzati diversi mezzi di trasporto;

  • FAS, FOB, CFR, CIF: possono essere impiegati solamente per il trasporto via mare o via acque interne;
  1. sono stati soppressi gli INCOTERMS DAF, DES, DEQ e DDU;
  2. sono stati introdotti 2 nuovi INCOTERMS:
  • DAP (Delivery at Place) mediante il quale il venditore si assume sia l’onere che il rischio del trasporto e s’impegna a consegnare la merce a bordo del mezzo di trasporto a disposizione del compratore e pronta per lo scarico nel luogo convenuto nel Paese di destinazione; raccomandiamo di identificare con la massima precisione il luogo nel Paese di destinazione;
  • DAT (Delivery at Terminal) per tutte quelle vendite in cui la merce viene consegnata dal venditore – prima dell’inoltro a desti- nazione – ad un vettore o spedizioniere in un determinato terminal (qualunque luogo, coperto o meno, deposito, banchina, terminal portuale o aeroportuale o ferroviario ecc.) per il successivo deconsolidamento e riconsolidamento per l’inoltro alla destinazione finale, a cura e rischio del compratore; la consegna è effettuata quando il venditore mette la merce a disposizione del compratore scaricata dal mezzo di trasporto, nel terminal convenuto;
  1. con riferimento alle regole CFR, CIF e FOB, viene meno il concetto di “murata nave” quale luogo di consegna, ora perfezionata solo ad avvenuto caricamento a bordo della nave al porto di imbarco.

 

Brevi cenni ai singoli termini

EXW

  • permane la regola con l’avvertimento di farne uso solo nei contratti nazionali;
  • nel caso in cui il venditore, pur non avendo alcun obbligo al riguardo, provveda alle operazioni di carico della merce, lo fa a spese e rischio dell’acquirente.

Rimane la difficoltà per il venditore di ottenere la prova dell’avvenuta esportazione, posto che l’operazione doganale è a carico del compratore.

FCA

  • è ritenuta la regola più appropriata per i contratti internazionali;
  • la nuova formulazione ne consente l’utilizzo in differenti situazioni operative per pluralità di soggetti e diversificazione dei trasporti.

Le parti contraenti dovranno considerare attentamente gli aspetti operativi del trasporto al fine di identificare il luogo in cui il vettore prende in carico la merce.

CPT e CIP

  • utilizzato nel trasporto multimodale

Le parti contraenti dovranno definire con la massima precisione sia il luogo di consegna (dove avviene il trasferimento del rischio) sia il luogo, diverso e lontano, in cui il trasporto è pagato.

FAS, FOB, CFR, CIF

  • utilizzato nel trasporto marittimo e fluvio-lacuale;
  • le clausole FOB, CFR e CIF sono inappropriate quando la merce non viene consegnata a bordo, ma in un luogo che precede il carico a bordo della nave ovvero per la merce in container

con le clausole FAS, FOB, CFR e CIF utilizzate nelle operazioni a catena con le quali il venditore vende un prodotto senza averlo materialmente in magazzino, il venditore effettua la consegna sottobordo della nave nel porto di imbarco (FAS) e con carico a bordo (FOB, CFR, CIF), mentre il venditore intermedio deve ottenerla così già consegnata, perché è il medesimo luogo in cui si è obbligato ad effettuare la consegna per la spedizione all’acquirente finale.

 

Conclusioni

I nuovi INCOTERMS 2010 hanno introdotto novità che meritano attenta analisi da parte degli operatori commerciali, nessuno escluso; senza alcuna pretesa di esaustività abbiamo anticipato sommariamente le importanti modifiche.

Merita comunque sin da ora segnalare che, pur avendo da sempre suggerito ai nostri Clienti di fare uso degli INCOTERMS 2010 nei contratti di compravendita a carattere nazionale oltreché internazionale, il contenuto della nuova versione INCOTERMS 2010 ne “impone” l’applicazione al fine di scongiurare problematiche che – ex post – si rivelano di complessa soluzione.

 

Contributo inserito nella Newsletter n.1/2011.
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