La Turchia si prepara ad entrare in Europa e introduce il nuovo Codice Commerciale

L’adozione del nuovo Codice di Commercio costituiva per la Repubblica di Turchia uno dei principali obiettivi posti nel corso del negoziato per l’adesione alla Unione Europea, che ha comportato quattro anni di lavoro da parte di una apposita commissione, col risultato di produrre un impatto significativo anche sull’investitore estero. Con una dinamica di crescita 2012-2015 destinata ad assestarsi su un +4,6% (+1,7 previsto per l’area europea) il Paese si è posto l’obiettivo di entrare tra le prime 10 economie del mondo entro il 2023.

Entrato in vigore il 1° luglio 2012, è composto da oltre 1500 articoli e forma parte integrante del Codice Civile, che quindi continuerà ad applicarsi nei casi non previsto dalla nuova legge.

Rappresenta, oggi, una importante novità per la comunità imprenditoriale che dovrà uniformarsi agli standard internazionali e dell’UE, nell’ottica di una maggiore trasparenza nella gestione delle operazioni e di una maggiore agevolazione di società, soci ed investitori stranieri.

Il nuovo Codice Commerciale Turco n.6102 prevede sostanziali modifiche in materia di:

  1. SOCIETA’ UNIPERSONALI E CDA: oggi è possibile costituire una SPA ovvero una SRL con unico socio, turco o estero (precedentemente erano necessari rispettivamente almeno 5 e 2 soci); le società straniere non saranno quindi più obbligate ad avere un numero minimo di azionisti di minoranza. Conformemente alla normativa comunitaria, oggi il CDA può essere formato da un singola persona (precedentemente almeno 3); qualsiasi individuo (precedentemente doveva essere socio) può essere membro del CDA purché un quarto dei membri sia in possesso di titolo di laurea (se composto da tecnici e professionisti il CDA incentiva un governo d’impresa).
  2. TRASPARENZA E REVISIONE: l’istituzione di un controllo indipendente sulla gestione (auditing) sul capitale sociale supera il sistema precedente, sostanzialmente svolto dallo Stato. I bilanci saranno conformi ai principi contabili turchi TAS che ricalcano gli standard internazionali Ias/Ifrs e dovranno obbligatoriamente contenere la relazione dei revisori (sanzioni e ammende sono previste per le società che mancano di ottemperare all’obbligo ovvero rendono false dichiarazioni). La società può essere costituita in 1 giorno (a prescindere da nazionalità o luogo di residenza del socio) mediante deposito della domanda all’ufficio del Registro Commerciale (finora non contemplato) tenuto a cura delle Camere di Commercio; sarà possibile accedere on-line alla banca dati relativa alle imprese organizzata presso la TOBB (l’Unione delle Camere di Commercio turche).
  3. DIRITTI DI PROPRIETà INTELLETTUALE: il conferimento in natura può essere costituito da diritti di proprietà intellettuale, purché trasferibili e liquidabili.
  4. L’ESSENZIALE RUOLO DELLA RETE: ogni società dovrà avere il proprio sito web in cui fornire informazioni sul capitale societario. Le sedute assembleari del CDA delle società quotate nei mercati regolamentati potranno essere svolte a distanza, in videoconferenza e le relative delibere potranno essere approvate mediante apposizione di firma elettronica.
  5. OPERAZIONI STRAORDINARIE: per la prima volta la normativa turca disciplina in maniera organica le operazioni straordinarie, ed in particolare a) le operazioni di fusione possibile a seguito di incorporazione o per costituzione di una nuova società, e b) la scissione totale e parziale.
  6. ULTRA VIRES: è stato abolito il divieto previsto dal precedente codice per cui il contratto concluso per attività eccedenti i poteri societari stabiliti era affetto da nullità; oggi quindi la società potrà accedere a nuove aree di affari.

 

Contributo inserito nella Newsletter n.1/2013.
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