L’intermediario nel commercio elettronico (vendita on-line) è soggetto ad obblighi doganali e IVA in caso di merci introdotte irregolarmente?

Il web è il secondo canale di vendita più sfruttato, ancorché il canale telematico sia considerato lo strumento ideale per fare business, dopo il negozio fisico. Chi crede nell’e-commerce intravede possibilità di raggiungere particolari target di mercato, con riduzione dei costi di struttura e di vendita, di promozione e rappresentanza. A tal proposito oltre alle necessarie conoscenze tecniche, è utile conoscere gli aspetti giuridici e doganali che sottostanno a tale attività.

A tal proposito il semplice intermediario (comunitario), che mette in vendita articoli (provenienti da uno Stato terzo e destinati all’Unione, offerti sulla nota piattaforma Ebay) che non detiene né introduce la merce nel mercato UE, ma che si limita all’incasso del corrispettivo ed alla comunicazione al venditore/produttore dei nomi e degli indirizzi degli acquirenti finali per l’invio è soggetto alle norme sui dazi doganali all’importazione e l’IVA?

La Corte di Giustizia UE, Seconda Sezione, 17 novembre 2011 n. C454/10 nel caso Oliver Jestel vs Hauptzollampt Aachen, in applicazione dell’Art.202, n.3, secondo trattino del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE n.2913/1992) chiarisce che l’obbligazione doganale sorge al momento dell’introduzione irregolare, considerando debitori a) la persona che ha proceduto a tale introduzione irregolare, b) le persone che hanno partecipato a questa introduzione sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che essa era irregolare, c) le persone che hanno acquisito o detenuto la merce considerata e sapevano o avrebbero dovuto, secondo ragione, sapere allorquando l’hanno acquistata o ricevuta che si trattava di merce introdotta irregolarmente.

E quindi ogni soggetto (persona fisica o giuridica) che in qualsiasi modo prenda parte ad operazioni di introduzione irregolare di merce ne diviene responsabile (criterio del collegamento). Se poi il soggetto ritenuto (oggettivamente) responsabile dell’illecito è (soggettivamente) in grado di conoscere e valutare le conseguenze della propria condotta e di quella del venditore/produttore (operatore diligente e accorto), considerando anche la frequenza delle operazioni e la personale esperienza professionale, ebbene sarà considerato soggetto obbligato.

Sulla base di quanto sopra, dunque, nel caso di merce introdotta in maniera irregolare, all’insaputa dell’intermediario, sarebbe il giudice di volta in volta a decidere, discrezionalmente e svolgendo una valutazione globale delle circostanze, se assoggettare ai tributi doganali e fiscali la persona, fisica o giuridica, che svolge attività di intermediazione in attività di e-commerce valutando la saltuarietà o frequenza delle operazioni, la presenza o meno di esperienza professionale e la capacità o meno di prevedere le conseguenze giuridiche della propria condotta.

La questione è di non poco conto in quanto nell’attività di trading on-line l’intermediario molto difficilmente entra in contatto con la merce potendo con ciò appurare la correttezza delle dichiarazioni doganali offerte dal venditore/produttore nella spedizione della merce compravenduta all’acquirente finale.

Ciò significa che, prescindendo dalla relazione con la merce e dalla introduzione irregolare della stessa nel mercato dell’UE, la giurisprudenza comunitaria prevede, in sintesi, una presunzione di conoscenza dell’eventuale illiceità della condotta altrui attribuendo al giudice di merito il compito di valutare la condotta medesima, alla luce dei criteri di ragionevolezza e buona fede (valutazione di probabilità).

Infine merita sottolineare, in ossequio al principio di solidarietà passiva, il rischio di una estensione delle responsabilità a tutti i soggetti coinvolti nella operazione, nel tentativo delle autorità doganali di ciascun Paese di poter aggredire i soggetti più capienti e solvibili, ancorché responsabili in via gradata.

 

Contributo inserito nella Newsletter n.1/2013.
Le informazioni contenute nel presente contributo, così come tutto il contenuto del nostro sito web, hanno carattere generale e scopo meramente informativo, naturalmente senza pretesa di esaustività, e non costituiscono attività di consulenza legale mirata.
Nessuna parte di questo contributo può essere riprodotta, distribuita o trasmessa in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo senza la previa autorizzazione scritta dell’autore.
Copyright © Studio Legale Bressan 2013 – 2021

error: Il contenuto è protetto da copyright