INCOTERMS: i rischi nell’utilizzo dei termini del Gruppo C nella determinazione del luogo di consegna della merce

Gli ICC Incoterms sono senza dubbio il “prodotto” di maggior successo realizzato dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC), oramai ben noti sia tra agli operatori del commercio sia tra i professionisti in ragione della loro ampia diffusione nelle transazioni internazionali.

Tuttavia, l’esperienza ci insegna che ad una tale notorietà non sempre corrisponde una altrettanto adeguata conoscenza delle conseguenze e degli obblighi che l’applicazione di un diverso “termine commerciale comporta.

Rispetto alla puntuale classificazione dei termini commerciali, in questa sede ci soffermeremo solamente ad analizzare un preciso e rilevante profilo problematico collegato alla determinazione del luogo di consegna secondo quei termini raggruppati nel così detto “gruppo C”.

Riteniamo però che sia comunque utile rammentare che gli Incoterms – ancorché richiamati attraverso delle semplici sigle triletterali (ex multis EXW, DDP, ecc.) – sono delle vere e proprie clausole contrattuali, che, qualora richiamate nel contratto, portano all’applicazione di una serie più o meno ampia di obblighi ed oneri per le parti. La più importante, oltre che di immediata rilevanza pratica, è proprio l’obbligazione di consegna della merce che grava in capo al venditore, con il conseguente passaggio del rischio per il perimento della stessa in capo al compratore.

Questo comporta che, a seconda dei diversi terms utilizzati, gli obblighi di consegna, e gli oneri ad essa collegati (pagamento del trasporto, oneri doganali, ecc.), variano in modo considerevole.

Con riferimento ai termini che compongono il “gruppo C”, precisamente i termini Carriage paid to (CPT), Carriage and Insurance paid to (CIP), Cost and Freight (CFR) e Cost, Insurance and Freight (CIF), possiamo notare come in materia di consegna vi sia un particolare profilo da tener presente.

La consegna della merce da parte del venditore (e dunque anche il passaggio dei rischi) avviene nel momento in cui questi metterà a disposizione del vettore la merce nel luogo stabilito (termini CPT e CIP), oppure con il carico della merce a bordo della nave prescelta (termini CFR e CIF). Ciò significa che il venditore è responsabile anche dell’organizzazione del trasporto della merce dal punto di consegna al punto di destinazione concordato con il compratore, inteso come il luogo in cui la merce entrerà nella disponibilità di quest’ultimo.

Infatti, la corretta indicazione di un termine del gruppo C (ad esempio “CFR Rotterdam”) prevede l’indicazione del solo luogo in cui il compratore riceverà la merce (nel nostro caso Rotterdam) e non del luogo in cui questa verrà consegnata (in senso giuridico).

Questa indicazione, ancorché corretta, non consente al compratore di conoscere con sufficiente certezza quale sarà il luogo nel quale la merce verrà consegnata (in senso giuridico) e, a partire da quale momento dovrà farsi carico degli eventuali danni patiti dalla merce stessa.

Sulla base di queste osservazioni, la giurisprudenza maggioritaria (sia italiana che di diversi Paesi Europei) ha escluso che l’utilizzo di un  termine del gruppo “C” possa indicare con precisione e certezza il luogo di consegna convenuto dalle parti; indicazione che, ai sensi del Regolamento n.44/2001 e del successivo Regolamento n.1215/2012, consente di determinare quale giudice sia competente a conoscere della eventuale controversia insorta tra le parti.

In mancanza di una tale indicazione, dunque, il giudice competente a conoscere della lite sarà il giudice del luogo in cui il compratore ha ottenuto la disponibilità materiale della merce, che sarà – nella quasi totalità dei casi – il porto di arrivo o un luogo di carico/scarico merci situato nei pressi del luogo in cui il compratore ha la propria sede, o comunque all’interno dello Stato di sua appartenenza.

Di conseguenza, l’eventuale lite dovrà essere necessariamente incardinata presso il giudice competente nello Stato estero, comportando non pochi disagi ed oneri (in termine di risorse, tempo e costi) per l’ignaro venditore.

Alla luce di quanto precede, consigliamo di porre la massima attenzione in sede di redazione del contratto, in modo da superare le criticità proprie dei diversi termini commerciali ed evitare così sorprese oltreché ulteriori e rilevanti pregiudizi.

 

Contributo inserito nella Newsletter n.4/2015.
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