Garante privacy: stop al telemarketing senza il previo consenso specifico e informato

Il Garante della Privacy, investito nuovamente della questione concernente l’obbligo di ottenere il preventivo consenso informato e specifico anche con riferimento ai c.d. “utenti categorici”, è intervenuto – a fronte di quattro distinti casi aziendali – con recenti provvedimenti del marzo e maggio 2010 per ribadire il principio in base al quale chiunque invii messaggi promozionali di telemarketing mediante sistemi automatizzati (fax, e-mail, sms, mms) è sempre obbligato a raccogliere preventivamente il consenso specifico ed informato dei desti- natari ai sensi dell’art. 130 del Codice della Privacy, indipendentemente da dove siano stati estratti i recapiti.

 

Il Provvedimento del Garante e la formazione degli Elenchi Categorici

Dal punto di vista normativo la tematica del telemarketing si presenta particolarmente complessa in relazione agli utenti iscritti in specifici “elenchi categorici”, elenchi che contengono le generalità di soggetti esercenti attività economiche, organizzati per categorie merceologiche ed aree geografiche ovvero pubblici (Pagine Gialle, Pagine Utili, albi, CCIAA, ecc.).

Il Garante, infatti, ha introdotto tali elencazioni con autonomo provvedimento del 24 luglio 2005 con il quale ha individuato talune procedure semplificate per la formazione di liste telefoniche organizzate per categorie merceologiche/professionali (c.d. elenchi “categorici”), prescrivendo anche particolari misure che devono essere adottate riguardo alle modalità di acquisizione e inserimento dei dati personali e all’informativa agli interessati; tale intervento rispondeva all’esigenza delle aziende di acquisire i dati personali dei destinatari delle informative in via celere ed in modo semplificato.

 

IERI: il superamento del previo assenso

Istituiti tali elenchi, dunque, le aziende hanno iniziato ad inviare messaggi promozionali e pubblicitari non solo mediante chiamate opt-in, ma anche tramite posta elettronica, telefax, messaggi, senza premurarsi di ottenere il previo consenso al trattamento dei dati, sulla base della (legittima?) assunzione che il consenso non è necessario quando il trattamento concerne dati relativi allo svolgimento di attività economiche ovvero quando i dati di tali utenti sono reperibili in registri e/o elenchi pubblici.

Tale posizione trova conforto nell’art. 24 del Codice della Privacy il quale stabilisce appunto che il consenso dell’interessato non è necessario quando il trattamento interessa dati relativi allo svolgimento di attività economiche ovvero dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

 

Telemarketing

Tuttavia si deve tener presente che l’art. 130 del menzionato Codice prevede che nelle ipotesi di invio di materiale promozionale e pubblicitario ovvero di vendita diretta effettuati senza la chiamata di un operatore è sempre necessario il consenso del destinatario, anche allorquando gli interessati siano reperiti in elenchi categorici riferiti a soggetti esercenti attività economica.

Quest’ultima previsione si applica altresì alle comunicazioni elettroniche effettuate per le finalità sopra indicate mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.

L’Autorità ha precisato, inoltre, che la garanzia di cui all’art. 130 del Codice non può essere elusa inviando un primo messaggio che, nel richiedere il consenso a ricevere informazioni commerciali, abbia già un contenuto promozionale, prassi tuttavia invalsa nella pratica commerciale.

Pertanto emergono, da un lato, le necessità delle aziende di ottenere rapidamente i dati, e, dall’altro, le necessità di tutela dei destinatari dal continuo “bombardamento” di messaggi promozionali; di qui gli interventi del Garante al fine di trovare un equo contemperamento degli interessi. Invero l’Autorità, già con il citato provvedimento del 2005, pur introducendo gli elenchi categorici, aveva predisposto peculiari garanzie operanti per le comunicazioni di carattere commerciale attraverso il citato art. 130, che richiede appunto il previo consenso dell’interessato.

 

OGGI: il Garante ribadisce il necessario previo assenso (sempre!)

Ciononostante molteplici sono stati i comportamenti in contrasto con tali disposizioni e il Garante si è visto costretto ad intervenire in materia di telemarketing in quattro distinti casi con i provvedimenti prescrittivi nn. 1719891, 1719901, 1727662 del 26 marzo 2010, e n.1729175 del 6 maggio 2010 stabilendo, in via definitiva, che per l’invio di messaggi con le modalità di cui all’art. 130 Codice della Privacy è sempre necessario il preventivo consenso informato e specifico dell’interessato, anche quando i dati sono stati tratti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque ed anche quando i destinatari delle comunicazioni promozionali sono soggetti che svolgono un’attività economica.

 

Conclusioni

Alla luce degli illustrati provvedimenti, onde evitare l’erogazione di aspre sanzioni, nell’attività di telemarketing le aziende saranno sempre tenute a procurarsi preventivamente il consenso informato e specifico nelle ipotesi di invio di messaggi con sistemi automatizzati, ed in caso di contestazione sarà onere delle stesse dimostrare documentalmente di aver adempiuto a tale obbligo.

Qualora, per contro, venisse rilevato il difetto della prova scritta circa il preventivo consenso informato e specifico al trattamento dei dati prestato dal destinatario dell’invio, la condotta risulterà illecita e conseguentemente l’azienda sarà soggetta a sanzioni amministrative e penali.

 

Contributo inserito nella Newsletter n.1/2011.
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