La sentenza Coty: possiamo vietare al distributore l’utilizzo di e-marketplace?

Il 06 dicembre 2017 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“GUCE”) ha pubblicato la tanto attesa sentenza a chiusura del celebre “caso Coty”, che traeva origine da una lite tra una azienda produttrice di cosmetici di lusso, la Coty Germany GmbH (“Coty”), ed una azienda distributrice, la Parfumerie Akzente GmbH (“Akzente”).

La vicenda ha suscitando massimo interesse nella comunità degli affari: il rapporto tra sistemi di distribuzione e norme antitrust è di quotidiano interesse, a maggior ragione se riguardante aspetti relativi al digital single market, nel quale le problematiche legate al “controllo” della catena distributiva toccano i più alti livelli di complessità.

Nei fatti, Coty lamentava la violazione del contratto di distribuzione selettiva da parte di Akzente, poiché quest’ultima utilizzava per la vendita dei cosmetici un noto portale di e-marketplace (amazon.de); al contrario, il contratto che vincolava le parti ammetteva le vendite on-line solamente a mezzo di siti web direttamente gestiti dal rivenditore autorizzato ovvero da terze parti purché in modo non riconoscibile. Di contro, Akzente contestava la illegittimità di tale obbligo, affermandone la contrarietà alle norme (nazionali ed europee) in materia di intese verticali e tutela della libera concorrenza.

Instaurato il giudizio, il Tribunale di Francoforte sul Meno decideva in favore di Akzente e successivamente, a seguito dell’impugnazione della sentenza di primo grado, il giudice d’appello investiva la GUCE chiedendo di vagliare la legittimità della clausola contrattuale.

Nel rispondere al quesito, la GUCE ha aggiunto un tassello agli orientamenti già sostenuti da più parti – si vedano le conclusioni dall’Avvocato Generale Wahl del 26.07.2017 – statuendo che la limitazione in oggetto non costituisce una violazione tout court delle norme a tutela della concorrenza e, parimenti, nemmeno una limitazione alla facoltà del rivenditore autorizzato di porre in essere vendite passive a mezzo del web.

Tuttavia, la GUCE precisa che il principio espresso non è inteso quale generale facoltà del produttore di imporre indiscriminatamente tali limitazioni, poiché ciascuna misura dovrà essere vagliata caso per caso, dal giudice nazionale o dall’autorità antitrust competente, alla luce dei criteri di proporzionalità, non discriminazione e attinenza all’obbiettivo perseguito.

Ciò significa che, prima di procedere alla regolamentazione della rete distributiva, sarà utile condurre una attenta analisi strategica del proprio modello di business aziendale (soprattutto in ottica prospettica), al fine di individuare la migliore soluzione da attuare.

 

Contributo inserito nella Newsletter n.4/2017.
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