È responsabile il gestore di un esercizio commerciale – fornitore di una rete wifi gratuita e non protetta – per eventuali attività illecite commesse, attraverso la rete stessa, dai propri avventori?
Il 16 marzo u.s. l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea, Maciej Szpunar, ha emesso un parere inerente al caso Tobias Mc Fadden / Sony Music Entertainment Germany GmbH (causa C-484/14), sottoposto all’attenzione della Corte di Giustizia Europea dal Landgericht München I (il Tribunale regionale di Monaco). Più dettagliatamente, l’azienda Sony aveva citato in giudizio il Sig. Tobias Mc Fadden, gestore di un negozio di attrezzature tecniche situato vicino a Monaco di Baviera, ritenendolo responsabile – seppur solo indirettamente – del download illegittimo di un’opera musicale di cui la Sony deteneva i diritti, operato attraverso la rete wifi libera che il Sig. Mc Fadden forniva all’interno del suo esercizio commerciale.
Il Tribunale adito, appunto il Landgericht München I, avendo dei dubbi riguardo l’interpretazione della normativa europea, si è rivolto alla Corte di Giustizia. L’Avvocato Generale, potendo egli inviare ai giudici della Corte dei pareri non vincolanti per suggerire delle soluzioni, si è pronunciato riguardo il bilanciamento tra la libertà di impresa e la tutela del diritto d’autore.
Nell’esprimersi riguardo al caso di specie, Maciej Szpunar ha considerato che l’imposizione di un obbligo generalizzato – per i gestori di un esercizio commerciale – di proteggere la propria rete wifi attraverso password e/o profilazione degli utenti tutelerebbe in modo eccessivo il diritto d’autore, implicando un contestuale danno alla libertà di impresa. Inoltre, secondo l’Avvocato Generale, imporre ai prestatori del servizio di controllare il traffico di utenti comporterebbe una necessaria conservazione dei dati, onere eccessivamente gravoso.
Le difficoltà che conseguirebbero ad un obbligo generalizzato, quindi, produrrebbero “uno svantaggio per la società nel suo complesso, svantaggio che richiederebbe di superare il beneficio potenziale per i titolari dei diritti”. Condivisibile o meno il parere dell’Avvocato Generale (si ricorda, non vincolante) ed in attesa della pronuncia finale dei giudici della Corte, è consigliabile proteggere la propria rete prevedendo delle tutele tecniche (registrazione ecc.) e legali (privacy policy, cookies, ecc.).
Contributo inserito nella Newsletter n.2/2016.
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