Approvato il Privacy Shield: quali sono gli incombenti per le aziende che operano in USA?

Come trattato in precedenza nella nostra precedente informativa n. 4-2015, la Corte di Giustizia, con decisione del 6 ottobre 2015, ha invalidato l’accordo “Safe Harbour”, raggiunto nel 1998 tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti d’America, che disciplinava il trasferimento dei dati degli utenti europei nei server statunitensi.

Quale inevitabile conseguenza, UE e Stati Uniti hanno dato luogo ad un immediato e serrato round negoziale, conclusosi con una nuova intesa siglata il 1 febbraio 2016; si tratta del “EU-US Privacy Shield”, un accordo politico fondato su specifiche limitazioni in materia di accesso ai dati, poste a carico delle Autorità statunitensi.

Il nuovo accordo, che entrerà in vigore una volta ottenuto il consenso del Parlamento Europeo, segna il passaggio da un meccanismo di autocertificazione ad un nuovo sistema fondato sugli “impegni vincolanti”.

Inoltre, come reso noto dalla Commissione Europea tramite il “progetto di decisione di adeguatezza” pubblicato il 29 febbraio 2016, i cittadini europei che ritengano violati i propri diritti avranno a disposizione molteplici strumenti di tutela: la possibilità di adire alla Federal Trade Commission, oppure l’opportunità di rivolgersi ad una Ombudsperson creata appositamente per la risoluzione di casi di violazione da parte delle Autorità di intelligence.

Il Garante della Privacy italiano ha rassicurato le aziende circa la possibilità di ricorrere a meccanismi alternativi all’invalidato Safe Harbour (clausole contrattuali standard o binding corporate rules) per il trasferimento dei dati personali negli USA, almeno fintanto che il Privacy Shield non sarà entrato in vigore.

Ciò non impedisce, tuttavia, alle Autorità Garanti europee di dar seguito ad ispezioni e alla irrogazione di sanzioni alle aziende che non abbiano adottato tali misure alternative, o le cui misure si rivelino insufficienti per la tutela dei dati personali.

Le imprese operanti negli USA sono avvisate.

 

Contributo inserito nella Newsletter n.2/2016.
Le informazioni contenute nel presente contributo, così come tutto il contenuto del nostro sito web, hanno carattere generale e scopo meramente informativo, naturalmente senza pretesa di esaustività, e non costituiscono attività di consulenza legale mirata.
Nessuna parte di questo contributo può essere riprodotta, distribuita o trasmessa in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo senza la previa autorizzazione scritta dell’autore.
Copyright © Studio Legale Bressan 2016 – 2021

error: Il contenuto è protetto da copyright