La costituzione della Start-up innovativa a mezzo di soli documenti in formato elettronico

Rammentiamo che nell’anno appena concluso il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) è intervenuto con misure significative in favore della costituzione di Start-up innovative.

In particolare il MISE ha dato seguito al proprio orientamento di individuare nel tipo societario della società a responsabilità limitata (S.r.l.) il veicolo d’elezione per il business innovativo. In questo senso le nuove misure si aggiungono al noto regime di favore che consente di per se stesso indubbi vantaggi, quali, a titolo esemplificativo, (i) la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, (ii) diritti di voto limitati ad alcuni argomenti, (iii) l’emissione di strumenti finanziari partecipativi anche attraverso il ricorso al crowd funding, ovvero (iv) il compimento di operazioni sulle proprie partecipazioni (in deroga al divieto assoluto) a mezzo di strumenti di stock options e work for  equity.

Non a caso, infatti, la netta maggioranza delle start-up, oltre 8 su 10, è stata costituita scegliendo proprio tale tipo societario. In questo senso, dunque, si pongono i più recenti interventi agevolativi, aventi ad oggetto un sistema di costituzione alternativo e nettamente più economico al procedimento formale per atto pubblico (atto notarile), e consiste nella compilazione di un documento pre-determinato (modello standard) al quale deve essere applicata la firma digitale dei contraenti, a seconda dei casi i diversi soci ovvero il socio unico.

In pratica, il modello può essere gratuitamente scaricato attraverso il servizio offerto da InfoCamere (http://startup.registroimprese.it/startup/index.html), che consente anche una compilazione guidata del documento.  Tale documento deve poi essere trasmesso alla competente Camera di Commercio per la registrazione presso il registro delle imprese.

È di fondamentale importanza, quale requisito di registrabilità – e quindi di esistenza della società medesima – che al documento sia apposta la firma digitale dei contraenti, non essendo ammesso un documento elettronico derivante da un originale cartaceo, successivamente scansionato. Da ultimo, tale procedura può essere seguita anche per le successive modifiche all’atto costitutivo.

 

Contributo inserito nella Newsletter n.1/2017.
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