Responsabilità del gestore di siti web: specificato il principio della net neutrality

Il 27 aprile u.s. la IX Sezione del Tribunale Civile di Roma ha emesso la sentenza n. 8437, per mezzo della quale ha condannato la società statunitense Break Media – proprietaria ed amministratrice del sito web di video-sharing www.break.com – al risarcimento del danno – liquidato in complessivi Euro 115.000,00 – nei confronti della società Reti Televisive Italiane S.p.A. (R.T.I.), a causa di alcuni video pubblicati dagli utenti nella piattaforma web della prima in violazione del diritto d’autore di R.T.I.
La Corte ha sancito la responsabilità di Break Media per omesso controllo di tali contenuti violativi nonché per l’omessa rimozione degli stessi a seguito di una diffida inviata da R.T.I.
L’importanza della citata sentenza risiede nella precisa definizione del principio della net neutrality (cd. neutralità dell’intermediario), sancito in Italia dall’art. 16 del D.Lgs. 70/2003 (attuativo della direttiva 2000/31 CE).

Secondo tale principio, una società dell’informazione che fornisce agli utenti uno spazio web per la memorizzazione di file, deve essere ritenuta responsabile del contenuto degli stessi qualora contribuisca all’elaborazione del materiale (editing), seppur in modo minimo.

La Corte ha ritenuto che il requisito del minimo contributo sia soddisfatto qualora la società fornitrice del servizio provveda alla catalogazione dei contenuti caricati dagli utenti e alla loro selezione per il posizionamento nella home page del sito web.

Inoltre, il Tribunale ha specificato che, seppur in mancanza di tale minimo contributo, la società debba essere ritenuta responsabile anche nel caso in cui non provveda tempestivamente alla rimozione dei video violativi dei diritti altrui a seguito della ricezione di una “adeguata segnalazione”.

Per “adeguata segnalazione” si deve intendere una dettagliata diffida, la quale tuttavia non deve necessariamente contenere, a detta della Corte, gli indirizzi specifici compendiati in singoli URL.

 

Contributo inserito nella Newsletter n.3/2016.
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