Di fondamentale interesse per tutti gli operatori che intrattengono rapporti commerciali con la Francia sono le novità introdotte dal 1° gennaio 2009 che, oltre a riguardare il c.d. “plafond” (tetto massimo) dei termini di pagamento (LME Loi de modernisation de l’économie), ha introdotto l’obbligo della forma scritta per il contratto concluso tra fornitori e distributori o prestatori di servizi.
Obbligo di forma scritta del contratto
La legge del 3 Gennaio 2008 (LME) ha modificato il Titolo IV del Codice di commercio francese, per cui ora il nuovo articolo L 441-7 del Codice di Commercio prevede che tutti i rapporti commerciali tra fornitore e distributore (dettagliante o grossista, centrale di acquisto oppure di référencement) oppure prestatore di servizio devono essere regolati per iscritto, fatta eccezione per alcuni prodotti agricoli deperibili (animali vivi, prodotti della pesca o dell’acquacoltura).
Tipo di contratto e suo contenuto
Quanto alla forma, potrà trattarsi di scrittura unica ovvero di convenzioni o contratti-quadro, seguiti poi dai contratti da questo derivanti. Quanto al contenuto, l’accordo deve espressamente enunciare le condizioni generali di contratto e le obbligazioni assunte per favorire le relazioni commerciali tra le parti che hanno concorso alla determinazione del prezzo, con la precisazione, per ciascuna delle parti, dell’oggetto, della data prevista e delle modalità di esecuzione, le scadenze, ecc. Si noti che l’intesa deve essere firmata prima del 1° marzo di ogni anno ovvero, qualora il rapporto sia instaurato nel corso dell’anno, non oltre i 2 mesi successivi al primo ordine.
Le sanzioni penali previste
Il mancato rispetto della forma ovvero della sottoscrizione entro i termini previsti dalla legge è sanzionato penalmente con un’ammenda pari ad Euro 75.000 a carico sia del distributore che del fornitore, che sarà posta a carico di quell’imprenditore che non riesca a dimostrare di aver concluso l’accordo scritto nei termini e secondo le condizioni previste dalla legge. Tale sanzione è tuttavia elevata ad Euro 375.000 quando la violazione è compiuta da una società (persona giuridica).
I rischi per l’operatore commerciale italiano
La ratio della norma è quella di evitare l’abuso del potere e della forza contrattuale (posizione dominante nell’acquisto oppure nella vendita). Trattasi di una loi de police cioè di una norma di ordine pubblico, inderogabile e di applicazione necessaria, così come ribadito anche dalla dottrina.
L’applicazione delle nuove disposizioni trova pertanto applicazione qualora il contratto sia regolato dalla legge francese; tuttavia, in mancanza di precise disposizioni sul punto, ci si chiede se tale norma sia obbligatoria anche per quei contratti che nulla dispongono sulla legge applicabile ovvero sono regolati dalla legge italiana. La Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 Giugno 1980, prevede che il giudice adito possa applicare le norme imperative appartenenti all’ordinamento giuridico di altro paese (art.7, 1° comma). Di conseguenza l’obbligo, in quanto derivante da norma di ordine pubblico, sarebbe applicabile a qualunque relazione commerciale con un fornitore/distributore straniero purché il distributore/fornitore abbia una stabile organizzazione in Francia.
Conclusioni
Consigliamo a tutti gli operatori che intrattengono rapporti commerciali con la Francia di redigere precise intese contrattuali, nel rispetto delle attuali disposizioni francesi e di adeguare tutti i contratti conclusi successivamente alla data del 1 gennaio 2009 con imprese stabilite in Francia alle nuove disposizioni vigenti nell’ordinamento francese, anche a quei rapporti disciplinati da legge diversa.
Va da ultimo precisato che, in mancanza di precise disposizioni contrarie, la nuova normativa si ritiene applicabile anche in caso di trasferimenti infra-gruppo.
Contributo inserito nella Newsletter n.1/2011.
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