COVID-19 e trasferte dei lavoratori all’estero: nuove misure adottate dalla Regione Veneto

Dalla fine del lock-down l’attività d’impresa è stata freneticamente dedicata alla ripresa del business ed alla finalizzazione di affari rimasti sospesi.

Come abbiamo avuto modo di evidenziare, un aspetto particolarmente delicato è stato quello delle trasferte del personale all’estero, necessario soprattutto alle attività di installazione, avviamento e manutenzione di macchinari ed impianti.

Da allora, significativi passi avanti sono stati fatti per riprendere la libera circolazione all’interno dell’Unione Europea, ed infatti le iniziali misure particolarmente restrittive sono state via via soppresse, consentendo il transito e l’entrata nei diversi Paesi. In questo senso è stato superato l’obbligo di isolamento fiduciario nel caso di rientro in Italia da trasferte lavorative di durata inferiore alle 120 ore (circa 5 giorni).

La gestione dell’emergenza, tuttavia, non è certo facile e, come la cronaca ci evidenzia, possibili set-back devono essere tenuti in considerazione soprattutto nel caso di persone di rientro in Italia e che abbiano contratto il virus durante il loro soggiorno all’estero per viaggi di lavoro e d’affari.

Proprio in quest’ottica deve essere letta la recente ordinanza n.64 del 06.07.2020 emessa dal Presidente della Regione Veneto, che ha introdotto ulteriori misure restrittive e di profilassi in caso di rientro dall’estero.

 

In cosa consistono le nuove misure?

Viene introdotto l’obbligo di eseguire uno screening con tampone rino-faringeo.

In particolare la rilevazione, che dovrà essere eseguita dall’autorità sanitaria locale (ULSS), prevede un primo tampone al momento dell’arrivo seguito da un secondo tampone, a circa 5-7 giorni di distanza, nel caso il primo risultasse negativo.

Su chi grava l’obbligo di attivazione della procedura?

L’obbligo di attivazione di tale procedure è posto in capo al datore di lavoro, il quale avrà l’onere di contattare l’autorità sanitaria competente per territorio.

L’azienda potrà in ogni caso riammettere provvisoriamente il lavoratore in questione presso la propria struttura nel caso il primo dia esito negativo, salvo in ogni caso il rispetto delle norme di prevenzione.

La reintegrazione definitiva potrà quindi avvenire una volta che anche il secondo tampone abbia dato risultato negativo.

 

Quali conseguenze per il mancato adeguamento?

L’ordinanza fissa delle precise sanzioni a carico delle persone e dei datori di lavoro che non dovessero rispettare la nuova profilassi introdotta, sia sotto il profilo penale (nel caso dovessero configurarsi ipotesi di reato) che strettamente pecuniario.

Tali misure, infine, sono destinate a restare in vigore sino al 31 luglio 2020, termine entro il quale la Regione Veneto valuterà l’eventuale estensione e/o revisione sulla base dell’andamento epidemiologico.

 

Conclusione

È evidente che queste misure impattano direttamente sull’organizzazione dell’attività aziendale e, pertanto devono necessariamente essere prese in considerazione nella definizione delle trasferte di lavoro.

L’iniziativa della Regione Veneto evidenzia ancora una volta la delicatezza del tema ed i molteplici rischi e responsabilità che possono gravare in capo all’azienda; essenziale quindi pianificare tali attività con attenzione e con approccio risk-based, prevedendo sin dall’inizio tutte le fasi – non solo logistiche ed operative, ma anche tutele legali – necessarie a condurre le trasferte in piena sicurezza, a tutela della salute dei lavoratori e dell’interesse aziendale.

Lo studio ha messo a punto un per-corso di travelsecurity per i propri Clienti, che partendo da una attenta analisi del personale viaggiante, la normativa locale e internazionale, i rapporti commerciali ed il business sottostante, fornisce assistenza nella gestione del complesso tema, affinché il Cliente possa in autonomia monitorare il personale e così mettere in sicurezza e tutelare il personale e l’azienda, nel rispetto della legge.

 

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