Con la nota prot. n. 88612 del 25.03.2020 il Ministero della Sviluppo Economico (MISE) ha formalmente autorizzato le Camere di commercio italiane a rilasciare, alle aziende che ne facciano richiesta, una dichiarazione (anche in lingua inglese) valida nei rapporti di commercio internazionale che documenti l’esistenza di condizioni di forza maggiore derivanti dall’attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19.
Il MISE ha dunque raccolto le forti istanze sollevate dal mondo produttivo italiano che sempre più sta reagendo ed affrontando le sfide che la pandemia sta imponendo sui mercati europei ed internazionali e sulla operatività di ogni giorno.
L’esigenza primaria delle aziende, in questo momento, è infatti quella di finalizzare le consegne e forniture per le quali si erano impegnati, non appena questo sarà nuovamente possibile, senza però incorrere in penali da ritardo che, nel mentre, l’acquirente potrebbe minacciare o pretendere di applicare.
Cosa cambia per le aziende italiane
Con la presa di posizione del MISE è dunque chiaro che per l’ordinamento italiano le restrizioni imposte dalla legge per il contenimento dell’epidemia costituiscono a tutti gli effetti un evento di forza maggiore, idoneo a sollevare il fornitore/venditore da responsabilità per inadempimento temporaneo o ritardo.
Prima della circolare, infatti, questo poteva essere dedotto solamente in via interpretativa e poteva lasciare spazio a interpretazioni soggettive e divergenti, soprattutto nel caso in cui il partner straniero (acquirente) avesse preteso un documento ufficiale a sostegno della force majeure.
Quando può essere utilizzata tale dichiarazione?
La dichiarazione è uno strumento senza dubbio utile ma la sua reale efficacia può variare molto a seconda delle caratteristiche del singolo rapporto d’affari.
Infatti, la dichiarazione potrà essere valida nel caso in cui al contratto sia applicabile la legge italiana. Sarà quindi fondamentale verificare se il contratto in essere ne prevede l’applicazione e verificare, poi, se le disposizioni contrattuali – ed in particolare la clausola di force majeure, se presente – ammettano la rilevanza di tali eventi esterni al rapporto.
Nel caso in cui, il rapporto non sia regolato in modo formale da un contratto scritto, sarà necessario verificare quale sia la legge effettivamente applicabile al rapporto, inteso però nella sua totalità.
Non è certo raro, infatti, il sorgere di incomprensioni e/o controversie tra le parti sulla reale natura della relazione d’affari: così, ad esempio, se un rapporto di compravendita (anche continuativa) può portare all’applicazione al rapporto della legga del venditore, se riqualificato come rapporto di distribuzione (sulla base di ulteriori elementi) porterà all’applicazione della legge dell’acquirente (distributore).
Essenziale, dunque, analizzare con estrema attenzione il rapporto prima di mettere in pratica qualsivoglia iniziativa e/o attivazione della clausola di forza maggiore, anche a fronte di quella che (in Italia) potrebbe apparire come adeguata documentazione.
Il rischio è quello di invocare un rimedio che, come abbiamo visto, se non adeguatamente confezionato potrebbe portare ad ulteriori responsabilità per chi lo invoca e/o al recesso dell’altra parte.
Conclusione
Per affrontare questi spinosi passaggi ed avvalersi in modo utile e vantaggioso degli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento, è essenziale affrontare ogni tematica con attenzione e approccio specialistico, strategico e con visione d’insieme, definendo così le migliori opzioni a tutela dell’interesse dell’azienda.
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