Bitcoin e Crowdfunding: rischi ed opportunità

Le tecnologie e il mondo digitale ci stanno abituando a nuove forme di sviluppo degli affari: da un lato rendendo conoscibili a livello globale prodotti e servizi altrimenti sconosciuti, dall’altro implementando nuovi canali di distribuzione e nuovi modelli di business. Allo stesso tempo, il mondo digitale svolge un ruolo di primaria importanza anche per la creazione – e non solo una declinazione – di attività economiche interessanti; in particolare per quanto attiene alle nuove forme di pagamenti elettronici e di accesso ai finanziamenti, sempre più slegate dalle tradizionali modalità.

Nel panorama attuale, un concetto che acquisisce sempre più notorietà è quello delle “cripto valute” o “monete virtuali”. La più conosciuta di queste è il Bitcoin, da molti considerata una seria alternativa alla moneta nazionale, la cui invenzione risale al 2008 da parte di Satoshi Nakamoto (pseudonimo). Come tutte le innovazioni potenzialmente disruptive, il Bitcoin ha creato un vivace dibattito tra istituti finanziari e attori istituzionali in primis. Il punto maggiormente dibattuto infatti riguarda il fatto che è possibile eseguire transazioni di ogni genere senza intermediazioni bancarie e senza limitazioni all’oggetto dell’acquisto, potendo riguardare anche merci e servizi illegali. Il Bitcoin è quindi un mezzo di scambio neutro che si presta ad essere utilizzato anche a scopo di investimento ovvero di speculazione.

Essenziale al funzionamento del sistema è la Blockchain, una piattaforma (senza intermediari) accessibile e consultabile da chiunque dal web (database decentralizzato e condiviso dagli utenti); una sorta di libro contabile in cui vengono tracciate e registrate tutte le operazioni eseguite in moneta virtuale, garantendo parimenti la riservatezza degli utenti, poiché la transazione viene registrata in linguaggio crittografato e non riconducibile. Con preciso riferimento al Bitcoin, la Blockchain costituisce un registro completo delle transazioni dal 2009 ad oggi. Ancorché ritenuta la Blockchain un protocollo sicuro ed affidabile – sebbene ancora in fase di sviluppo – teniamo a precisare che non mancano rischi per i soggetti coinvolti nella transazione, non tanto per l’aspetto finanziario dell’operazione, quanto per le conseguenze giuridiche, in ragione dell’assenza di una chiara ed univoca regolamentazione. Particolare preoccupazione desta il tema della protezione dei risparmiatori ed operatori, nonché a livello macroeconomico l’integrità del complessivo sistema finanziario: il sistema di trasferimento dei Bitcoin, caratterizzato da una spiccata automazione, è potenzialmente in grado di ostacolare qualsiasi sindacato esterno proprio perché sfugge alla sorveglianza di terze parti. D’altra parte, se ne riconoscono anche i benefici: la brevità dei tempi di validazione delle transazioni e l’abbattimento dei relativi costi, l’irreversibilità dei trasferimenti, la capacità di coinvolgimento finanziario di segmenti di popolazione altrimenti non coinvolti.

Il discorso condotto finora è relativo al payment system, attuabile quindi a livello virtuale e suggellabile da smart contract, e si collega d’altra parte con il crowdfunding, forma di finanziamento capace di veicolare un’idea di progetto, sollecitando gli utenti a investirvi e portandola a realizzazione. Proprio il crowdfunding, che si presenta come strumento a “portata di click”, e dunque facilmente accessibile, si sta affermando quale strumento d’elezione per agevolare il successo di nuove progetti, sia a livello di start-up (ad esempio in Italia, il progetto di sviluppo di un giubbotto per ciclisti outdoor denominato “Jungle Jacket” ha raccolto nel 2016 circa 105 mila euro), sia di particolari iniziative di “side project” di aziende già presenti nel mercato. Attraverso questo processo le start-up e le imprese possono non solo accedere a finanziamenti erogati direttamente da una grande platea di micro-finanziatori a vario titolo interessati, ma anche – cosa di non poco conto – la visibilità ottenuta può fungere da catalizzatore.

Attraverso infatti l’equity crowdfunding (formula molto valida nell’ambito di operazioni di spin-off e spin-in aziendale e normativizzata dal Regolamento Consob adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013), il finanziatore entra a tutti gli effetti nella compagine sociale, acquisendo alcune quote di partecipazione della società, e dunque con prospettive di suddivisione degli eventuali utili e di creazione di valore nel lungo termine. Ad oggi, i progetti di equity crowdfunding devono essere veicolati obbligatoriamente attraverso portali certificati, la cui gestione è riservata alle imprese di investimento, alle banche autorizzate ai servizi di investimento ovvero a soggetti iscritti in un apposito registro pubblico tenuto dalla Consob. Sono altresì fissate delle soglie massime di raccolta e di investimento.

L’ammissione a tali piattaforme, solitamente, presuppone una attenta pianificazione e strutturazione del progetto. In particolare è richiesta l’elaborazione di un business plan che comprenda, tra le altre cose, un piano di sviluppo sostenibile, la previsione del fabbisogno finanziario ed i risultati attesi. La necessità di comunicare il proprio progetto prima della sua attuazione, così come la sua pubblicazione nella piattaforma ospitante, porta con sè anche dei rischi da non sottovalutare.

In primo luogo è indispensabile individuare strategicamente la miglior tutela dell’asset immateriale posto alla base del progetto; essenziale, dunque, in primis, procedere con il deposito e/o la registrazione dei titoli di privativa industriale ed intellettuale, così da scongiurare ed eventualmente perseguire condotte illecite.

Allo stesso modo, e per approntate una tutela completa degli interessi in gioco, è altrettanto indispensabile vincolare alla riservatezza gli operatori che interverranno nel progetto, sia nei confronti degli operatori autorizzati ad ospitare la campagna di crowdfunding, sia verso eventuali investitori in equity.

 

Contributo inserito nella Newsletter n.3/2017.
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