Controversie internazionali – Esplorare le soluzioni arbitrali per la risoluzione

Quando una business entity si affaccia al mondo è necessario sia conoscere le peculiari regole che disciplinano il business individuato sia determinare le modalità di risoluzione di eventuali future controversie internazionali. Superata la scelta tra arbitrato e giurisdizione ordinaria in favore del primo, spesso l’indagine prosegue con la ricerca dell’organismo più adatto al singolo caso, senza trascurare l’interrelazione sociale, la cultura e le tradizioni del Paese di appartenenza del cliente o partner commerciale. Retaggi profondamente radicati nella cultura di appartenenza rappresentano aspetti fondamentali da valutare quando ci si rapporta con soggetti esteri. 

Cos’è l’arbitrato?
L’arbitrato è un procedimento “privato” di risoluzione delle controversie che viene solitamente previsto in una clausola contrattuale inclusa in accordi commerciali – in particolare internazionali – ovvero in un separato accordo scritto tra le parti. Nella prassi, un arbitro o un collegio di arbitri viene investito della questione la cui decisione (il lodo arbitrale) vincola le parti.
Se le parti decidono di regolamentare direttamente nel contratto gli aspetti dell’eventuale arbitrato (modalità di designazione degli arbitri, procedura arbitrale, ecc.) quest’ultimo si definisce “ad hoc”; diversamente, con il ricorso all’arbitrato amministrato, le parti intendono riferirsi ad un organismo specializzato nell’organizzazione e gestione di arbitrati ed al regolamento arbitrale dallo stesso adottato. L’arbitrato internazionale costituisce lo strumento privilegiato per la risoluzione di controversie commerciali internazionali, grazie ad una serie di convenzioni internazionali, tra cui la Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere cui hanno aderito circa 150 paesi.

Quali sono i fattori da considerare nella scelta del metodo di risoluzione della controversia?
I più importanti elementi di cui tenere conto sono i) il costo e ii) il tempo. Mentre il raffronto tra i costi del contenzioso civile e l’arbitrato è agevole, spesso le parti ignorano che il tempo rappresenta un fattore estremamente importante; più veloce è il metodo prescelto e più le parti saranno incentivate alla definizione della questione, anche in vista di limitare i danni nelle loro relazioni d’affari. Altro aspetto non trascurabile è iii) la confidenzialità e riservatezza della controversia e di ogni aspetto della stessa nonché iv) l’equità e la terzietà dell’organizzazione arbitrale nello svolgimento in modo imparziale del compito assunto. Infine, ma non da ultimo v) l’efficacia è il fattore più importante per l’esecutività della decisione finale. Infatti, con riferimento all’arbitrato internazionale, la ratifica della Convenzione di New York del 1958 obbliga gli stati firmatari al riconoscimento ed alla esecuzione di sentenze arbitrali straniere.

Che significa?
Nel contesto dei contratti internazionali il ricorso alla autorità giudiziaria ordinaria è reso complesso dalla presenza di sistemi giurisdizionali statali che solo in parte sono coordinati tra loro. La previsione di una clausola arbitrale contenuta nel contratto preclude le parti al ricorso alla giustizia ordinaria (il giudice invocato ha l’obbligo di dichiararsi incompetente) ed il lodo pronunciato, nel rispetto dei criteri e delle regole fissati dalla Convenzione, sarà riconosciuto dal Paese in questione.

 Quanti e quali sono gli organismi o camere arbitrali attive nel commercio internazionale?
Difficile determinare con precisione il numero totale. Quelle più attive nell’amministrazione di procedimenti arbitrali in Italia sono la Camera Arbitrale nazionale e internazionale di Milano e l’Associazione italiana per l’Arbitrato (AIA) di Roma. Per i procedimenti arbitrali all’estero la International Chamber of Commerce (ICC) di Parigi, la London Court of International Arbitration (LCIA), l’Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (SCC), il Vienna International Arbitral Centre (VIAC), il Netherlands Arbitration Institute (NAI) di Amsterdam, la American Arbitration Association (AAA) ed il International Centre for Dispute Resolution (ICDR) per gli Stati Uniti, il Cairo Regional Centre For International Arbitration (CRCICA) ed il China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) di Pechino per citarne alcuni.
Senza contare poi che esistono numerose associazioni di categoria degne di nota e riconosciute a livello internazionale per il mercato di riferimento come quello dello zucchero, del grano, della lana, del caffè, del cacao, ecc. e prevedono la costituzione di organismi di conciliazione e arbitrato. In Italia, a Genova, è attiva la Camera Arbitrale Italiana del Caffè, la Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi e la Camera Arbitrale delle Pelli; a livello internazionale rilevano la Federation of Oils, Seeds and Fats Association (FOSFA), il Grain and Feed Association (GAFTA), la London Metal Exchange (LME), la Association of Sugar Producers (RSA+SAL), la Federation of Trade in Cocoa (FCC), la International Coffee Organization (ICO), tutte con sede a Londra.

Conclusione
Gli elementi da valutare con particolare attenzione nella scelta dell’organismo più adatto alla soluzione della eventuale controversia sono molteplici. Al di là di aspetti puramente economici (costi dell’arbitrato in rapporto al valore della controversia), è necessario accertare che la legge del Paese della controparte non precluda o preveda limitazioni all’uso dello strumento arbitrale (es. limitazione dell’arbitrato in particolari tipi di controversie considerate “non arbitrabili”) e in che misura le Corti interessate si siano in concreto conformate alla Convenzione di New York del 1958.
Dopo sarà opportuno operare la scelta tra arbitrato ad hoc ed arbitrato amministrato e la scelta circa l’organismo che meglio si adatta al caso di specie ed alla materia del contendere sulla base della specializzazione, delle competenze e delle capacità degli arbitri nel frattempo acquisite. Non senza sorpresa, da ultimo, il Paese di appartenenza della controparte potrebbe essere il più importante elemento da considerare (es. i soggetti appartenenti ai paesi islamici potrebbero pretendere la scelta del The Cairo Regional Centre for International Arbitration così come i soggetti appartenenti alla Repubblica Popolare Cinese potrebbero pretendere mezzi di risoluzione delle controversie più in sintonia con la cultura e le attitudini cinesi, quali la consultazione/negoziazione e la conciliazione/mediazione prima di rivolgersi alla CIETAC).

 

Articolo pubblicato nella rivista Logyn n.11 del settembre 2015.
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