Nome a dominio ed e-commerce: nasce il “.store”

Dagli ultimi dati, il fatturato derivante dal negozio online (e-commerce), in Italia, è cresciuto di molto negli ultimi cinque anni, arrivando a sfiorare i 29 milioni di Euro nel 2015. I settori che hanno beneficiato maggiormente di questa economia sono rappresentati dal tempo libero (47%) e dal turismo (30%).

E’ noto a questo proposito che un primo elemento da considerare nella creazione di un negozio online sia quello del nome a dominio (detto anche Domain Name System, o DNS per semplificare).

Da un ventennio dottrina e giurisprudenza sono concordi nel considerare il DNS come segno distintivo atipico, assimilabile al marchio ed inoltre, riconoscendogli la stessa tutela prevista dal diritto al nome (in Italia in primis il D. Lgs. 30/2005).

In Italia, la procedura per registrare un sito con dominio “.it”, è piuttosto semplice: dopo aver sottoscritto un contratto con un Registrar accreditato, è sufficiente inviare una lettera di assunzione di responsabilità alla Registration Authority. L’assegnazione di “.it” può essere oggetto di controversia tra uno o più soggetti che ne reclamano il diritto, a questo punto verrà avviata la procedura di opposizione.

Ultima novità in materia, è la creazione del nuovo dominio “.store”, che appartiene alla categoria dei generic Top Level Domain (gTLD) diventato utilizzabile solo dallo scorso mese di giugno 2016. Esso è ideale per tutte le aziende con negozio online.

Proprio per questa ragione, alcune tra le società più competitive a livello mondiale, hanno investito considerevoli somme di denaro per acquisire questo dominio. Tuttavia, il dominio .store è assoggettato alle regole dell’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), istituto statunitense che si occupa anche di assegnare i nomi degli indirizzi della Rete. Il nuovo dominio, ha attraversato la  cosiddetta fase “Sunrise” (aprile-giugno u.s.), periodo di tempo limitato in cui solo i detentori di marchi registrati e omonimi al dominio da registrare possono richiedere in via preferenziale (e con un costo aggiuntivo) la registrazione del dominio prima che esso sia assegnato a qualsivoglia richiedente. Ora è aperta a tutti la possibilità di presentare la richiesta, per un arco temporale fino al 5 settembre 2016.

Per  le   stesse   ragioni   ed   opportunità,   sono stati pensati altri nuovi domini: “.shop”, “.shopping”, “.storage” e “.games”.

L’autorità ICANN ha reso ufficiali con una nota del 30 giugno (2016) tutte le informazioni inerenti al loro lancio. Le società interessate, dovranno considerare la differenziazione delle fasi di “Sunrise”: per il dominio .shopping sarà aperta fino al 17 settembre p.v.; per il dominio .shop fino al 29 agosto p.v.; per il dominio .games fino al 10 settembre p.v.

L’autorità statunitense ha inoltre affermato che nuovi domini saranno lanciati sul mercato a partire dal 2017.

Ma cosa accade, se vogliamo registrare un DNS straniero, nell’intento di ampliare i mercati di riferimento?

L’esito positivo è influenzato da alcuni fattori quali la presenza locale (sede nello stato scelto) di tipo amministrativo o produttivo del richiedente, oppure dall’esistenza di relazioni commerciali con quel paese. Vediamo alcuni esempi.

Il dominio “.fr”, gestito dalla AFNIC (Association française pour le nommage Internet en coopération), può essere assegnato a condizione che non siano violati i diritti di terzi ed inoltre, in modo da non indurre in confusione i consumatori. Inoltre, per la registrazione è necessaria la presenza locale nel territorio francese (per chi risiede in un altro paese all’interno dell’ UE, sarà possibile una registrazione solamente temporanea del nome a dominio .fr).

Diversamente, e sempre  a  titolo  esemplificativo  le imprese che intendono avviare collegamenti con  il  mondo  arabo, saranno avvantaggiate. In Arabia Saudita, il dominio “.sa”, può essere assegnato anche a richiedenti stranieri non residenti nel territorio. Tuttavia, viene  concesso  solo nel caso del rispetto di altri fattori: il DNS deve necessariamente avere una esatta corrispondenza o rappresentare una derivazione del marchio che si noti, deve essere registrato.

 

Contributo inserito nella Newsletter n.3/2016.
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