Il periodo di lockdown, in Italia ed in altri Paesi, ha impattato seriamente sugli affari in essere, molti dei quali sono stati comunque salvati (sospesi ma non interrotti) grazie al ricorso a strumenti e soluzioni negoziali straordinari quali la clausola di forza maggiore (force majeure).
Come abbiamo già illustrato nell’articolo L’impatto del Coronavirus nel commercio internazionale: è un evento di forza maggiore?, la force majeure è uno strumento che fonda la propria essenza nell’imprevedibilità dell’evento dannoso e consente alla parte che lo subisce di evitare responsabilità da inadempimento e/o da ritardo.
Nel nostro quotidiano operare, nostro malgrado, notiamo che pochi si pongono il quesito se, alla luce di quanto successo sino ad oggi, la “forza maggiore” possa essere invocata efficacemente anche in futuro.
Ci riferiamo, ad esempio, all’eventualità in cui uno o più Stati fossero costretti ad adottare nuovamente misure restrittive alla circolazione di persone o merci a causa delle ondate di ritorno della pandemia. Ci stiamo nostro malgrado preparando a convivere con il virus, e per diverso tempo.
Le nuove misure, naturalmente, impatterebbero sicuramente su molti rapporti nel mentre ripresi o iniziati! Se così fosse tutte le aziende venditrici, ad esempio, di macchinari e/o impianti ovvero presenti all’estero con siti produttivi aziendali, avrebbero enormi difficoltà con le Trasferte di personale all’estero non potendo inviare il proprio personale tecnico presso il cliente o committente, esponendosi inevitabilmente a contestazioni per ritardo o inadempimento, col concreto rischio di dover corrispondere penali. Allo stesso modo si riproporrebbero le criticità legate ai pagamenti garantiti (FOCUS CORONAVIRUS: le problematiche nella vendita e nei pagamenti di macchinari ed impianti).
In questi casi l’azienda potrà nuovamente ed efficacemente invocare l’evento di forza maggiore?
Non è possibile rispondere in modo univoco, poiché ogni rapporto presenta peculiarità e caratteristiche che lo rendono unico, tuttavia è chiaro che ad oggi, eventuali restrizioni e problematiche legate al COVID-19 non possono più essere ritenuti “eventi imprevedibili” per chi opera nel commercio internazionale.
Le problematiche legate alla pandemia, infatti, sono destinate ad accompagnare a lungo i rapporti internazionali e pertanto devono essere prese in considerazioni dalle aziende nel regolare i propri rapporti d’affari.
Quello che ne consegue è quindi una significativa esposizione al rischio per l’azienda che non abbia attentamente vagliato tutti gli scenari possibili, attuali e futuri, e di conseguenza non regolato il proprio rapporto in modo completo – o non regolato affatto – poiché eventi successivi e negativi non potrebbero trovare giustificazione.
La responsabilità per ritardo o inadempimento, dunque, non sarebbe più evitabile!
È per questo che le aziende più accorte e attente ci hanno chiesto di rivedere attentamente i rapporti in essere, di analizzare con estrema attenzione quelli di imminenti inizio, e soprattutto di predisporre i contratti per le relazioni future, con approccio strategico e con l’obiettivo di ipotizzare con precisione i molteplici scenari che l’operazione o il progetto potrebbe mostrare. Sulla base di questa analisi, abbiamo introdotto “meccanismi contrattuali” atti ad evitare all’azienda responsabilità da ritardo, o eventuali maggiori costi nella esecuzione del contratto ovvero introducendo soluzioni alternative, nell’interesse dell’azienda e del business.
Per questo i contratti in essere e di prossima adozione vanno rivisti attentamente e con analisi d’insieme così da individuare – in ottica strategica e avendo a mente le peculiarità dell’affare – le migliori soluzioni giuridiche e negoziali a tutela dell’interesse dell’azienda.
Contattaci, risponderemo al Tuo quesito
Invia una email
Le informazioni contenute nel presente contributo, così come tutto il contenuto del nostro sito web, hanno carattere generale e scopo meramente informativo, naturalmente senza pretesa di esaustività, e non costituiscono attività di consulenza legale mirata. Nessuna parte di questo contributo può essere riprodotta, distribuita o trasmessa in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo senza la previa autorizzazione scritta dell’autore.
Copyright © Studio Legale Bressan 2018-2021