Introduzione
Non tutti sanno che da tempo l’Agenzia delle Entrate sta controllando i siti web presenti nella rete di Internet con il preciso intento di far rispettare la norma che prevede l’obbligo di pubblicazione del numero di partita IVA nella home page del sito. La eventuale violazione comporta la sanzione amministrativa che va da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 2.065,83.
Tutti coloro infatti che svolgono attività di impresa, arte o professione nel territorio dello Stato devono indicare nella home page del sito web il numero di partita IVA attribuito dalla Agenzia delle Entrate anche qualora il sito sia utilizzato per scopi meramente propagandistici e pubblicitari.
Il quadro normativo e le sanzioni comminate
Il combinato disposto dell’art.35, comma 1 e comma 2, lett. e) del D.P.R. n.633/72 prevede che il numero di partita IVA assegnato dai competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria “…deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.”
Questa disposizione si applica a chi intraprenda “l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione”.
Trattandosi infatti di disciplina generale sull’Iva, questa riguarda tutte le categorie di soggetti cui risulta applicabile l’imposta in questione, prescindendo dalle concrete modalità di esercizio; dunque l’obbligo vale per qualsiasi impresa, indipendentemente dal settore merceologico, dai servizi resi, dalla forma societaria, e dall’esercizio con mezzi tradizionali o elettronici, oltre agli artigiani ed ai professionisti che utilizzino un sito che contiene informazioni relative all’attività esercitata.
Tale obbligo, seppure in vigore dal Dicembre 2001 (art.2 del Dpr n. 404 del 5 ottobre 2001) è oggetto di recente attenzione da parte della Agenzia delle Entrate che, rilevata la mancata indicazione, provvede ad irrogazione la sanzione amministrativa variabile da 258,23 a 2.065,83 Euro, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 471/97 (v. copia della sanzione dell’’Ufficio di Biella).
L’Agenzia delle Entrate, già con Risoluzione n.60 del 16/5/2006, aveva ritenuto opportuno intervenire in merito, ribadendo e precisando quanto già previsto dal comma 1 dell’articolo 35 del D.P.R in parola: “quando un soggetto Iva dispone di un sito Web relativo all’attività esercitata, quand’anche utilizzato solamente per scopi pubblicitari, lo stesso è tenuto ad indicare il numero di partita Iva”.
A ben vedere tale norma non è l’unica che richiede gli elementi utili alla identificazione del fornitore di un eventuale bene e/o servizio.
Il fondamento infatti della norma si rinviene nell’intento dell’ordinamento giuridico italiano di tutelare il rapporto tra consumatore e azienda, con particolare riguardo alle necessarie informazioni che l’utente deve disporre onde individuare compiutamente il fornitore di servizi nella rete e, conseguentemente, avere la sicurezza delle contrattazioni on-line.
Conferma di ciò è data dalla normativa applicabile ai contratti a distanza (D.L. 185/99) che inserisce l’obbligo per l’azienda di fornire al cliente tutte le informazioni che riguardano l’identità del fornitore (non vi è dubbio che tra tutte rientri anche l’indicazione chiara della partita IVA della società in oggetto) oltreché del bene o servizio acquistato nonché gli elementi utili alla esecuzione del contratto.
Ciò posto, anche il D.Lgs. n. 70/2003 di “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare di commercio elettronico, nel mercato interno”) all’art. 7 elenca le informazioni generali obbligatorie che devono essere fornite dal prestatore di un servizio della società dell’informazione.
La disposizione in parola prevede infatti che “Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti, le seguenti informazioni:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;
b) il domicilio o la sede legale;
c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l’indirizzo di posta elettronica;
d) il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;
e) gli elementi di individuazione nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un’attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
f) per quanto riguarda in particolare le professioni regolamentate, come definite dall’art. 2:
1) l’ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;
2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;
3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi;
g) il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un’attività soggetta ad imposta;
Conclusioni
Onde evitare spiacevoli contestazioni e inutili sanzioni, suggeriamo di essere scrupolosi nel seguire le prescrizioni di legge; se pertanto sul Vostro sito web non c’è il numero di partita IVA Vi suggeriamo di provvedervi quanto prima.
Ribadiamo comunque il puntuale rispetto del generale obbligo di informazione al quale sono soggetti gli operatori presenti nel web, rammentando l’origine comunitaria della normativa sopra richiamata.
Contributo inserito nella News n.6/2008.
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