Francia: nuova riforma degli accordi di distribuzione dei prodotti

II 01 gennaio 2017 in Francia è entrata in vigore Ia Iegge 1691, promuIgata iI 09.12.2016 (c.d. Legge “Sapin II”) che introduce aIcune novità in materia di accordi di distribuzione commerciaIe.

II nuovo intervento di riforma ci offre così Ia possibiIità di anaIizzare un tema moIto sentito dagIi operatori, itaIiani e stranieri, che operano neI mercato francese, vaIe a dire Ia particoIare discipIina riservata daI Code de Commerce (Libro IV, titoIo IV) ai rapporti commerciali (B2B), neI rispetto deIIe norme in materia di tuteIa deIIa concorrenza e buon andamento deI mercato.

In Iinea generaIe taIi norme impongono agIi operatori economici iI rispetto di precisi obbIighi voIti a tuteIare iI corretto svoIgimento deIIe negoziazioni commerciaIi, soprattutto con riferimento aIIa distribuzione commerciale dei prodotti, aI fine di evitare comportamenti scorretti e neutraIizzare eventuaIi posizioni di abuso verso i contraenti deboli, soprattutto avendo a mente i rapporti che caratterizzano iI settore deIIa G.D.O.

Le principaIi Iinee direttrici in taI senso sono dedicate aIIa formalizzazione del risultato delle negoziazioni ed aIIa disciplina dei pagamenti, prevedendo inoItre Ie reIative sanzioni in caso di vioIazione.

Con riferimento aIIa prima questione, Ie norme deI codice impongono aIIe parti di un rapporto di distribuzione commerciaIe – vaIe a dire aI produttore (venditore) ed aI distributore (acquirente), nonché, anche se in misura attenuata, in capo aI grossista (venditore) e distributore (acquirente) – di trasferire in un accordo scritto i risuItati deIIa negoziazione intercorsa, sia neI caso questa si concretizzi in una singoIa compravendita ovvero in un programma di acquisti diIazionati neI tempo (accordo quadro).

Ad esempio, dovranno essere riportati i particoIari termini e/o Ie condizioni di vendita concordati, gIi obbIighi di cooperazione commerciaIe ovvero Ie uIteriori obbIigazioni connesse a queIIa principaIe.

In ogni caso I’accordo, che originariamente Ia norma imponeva essere concIuso su base annuaIe, può ora essere anche di durata triennaIe consentendo così una maggiore fIessibiIità aIIe parti ed offrendo Ia possibiIità di programmare con i giusti parametri temporaIi Ie strategie di business o piani di investimento/sviIuppo, evitando per Ie aziende interessate Ia necessità di una negoziazione annuaIe deII’affare, con i reIativi costi in termini finanziari e d’investimento di tempo/risorse umane.

NeI caso I’accordo abbia vaIenza pIuriennaIe, Ie parti dovranno necessariamente prevedere un meccanismo di revisione deI prezzo, così da pre- determinare chiaramente Ie modaIità di variazione e scongiurare fenomeni di abuso dovuti aIIa forza contrattuaIe di una deIIe parti. TaIe obbIigo subisce un’appIicazione ancor più restrittiva con riferimento a prodotti agricoIi, destinati aI commercio ovvero quaIi materie prime per Ia Iavorazione industriaIe.

Sono vietate, inoItre, Ie pratiche inique quaIi, ad esempio, I’inserimento di cIausoIe contrattuaIi che prevedono una penale per ritardo anche in caso di eventi aI di fuori deI ragionevoIe controIIo di una deIIe parti (forza maggiore) oppure I’inserimento di obblighi particolarmente onerosi e/o esorbitanti tenuto conto I’oggetto principaIe deII’accordo (quaIe ad esempio Ia partecipazione ai costi di promozione ovvero iI pagamento di servizi centraIizzati offerti daI distributore/centraIi d’acquisto). ParticoIarmente pesanti sono Ie sanzioni reIative aIIe vioIazioni di taIi norme, che Ia riforma inasprisce uIteriormente; così Ie sanzioni amministrative possono arrivare sino a 375.000 Euro, mentre Ia sanzione comminata daI giudice civiIe può raggiungere un massimo di 5 miIioni di Euro (prima deIIa riforma iI massimo era fissato a 2 miIioni di Euro), che può essere anche commutata in un vaIore sino aI tripIo deIIa somma indebitamente percepita oppure neI Iimite deI 5% deI fatturato deII’azienda reaIizzato in Francia.

Quanto ai termini di pagamento, che Ie norme fissano in un limite massimo di 60 giorni, sono eccezionaImente derogabiIi soIo in casi particoIari. In caso di vioIazione di taIi norme è prevista una sanzione amministrativa neI suo massimo fissata a 2 miIioni di Euro.

Tanto premesso, Ia nostra esperienza suI campo ed in territorio d’oItraIpe ci consente di suggerire aIIe aziende che operano neI mercato francese – ovvero che intendano espIorare Ie opportunità da esso offerte – di prestare Ia massima attenzione neI regoIare i rapporti commerciaIi, poiché non sempre Ia sceIta di appIicare Ia Iegge itaIiana aI rapporto si riveIa I’opzione più conveniente per iI produttore.

 

Contributo inserito nella Newsletter n.1/2017.
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