Dal 03 dicembre prossimo il Regolamento (UE) 2018/302, entrato in vigore il 23 marzo 2018, sarà definitivamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’UE.
Come già esaminato in un precedente post il c.d. Regolamento sul Geoblocking mira a garantire il buon funzionamento del mercato digitale europeo, al fine di promuovere l’accesso e la circolazione di beni e servizi in tutta l’Unione nei rapporti tra aziende e consumatori (transazioni B2C).
Sono illegittime tutte quelle misure tecniche e negoziali, dirette ed indirette, che comportano come risultato una discriminazione basata sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento del cliente-consumatore.
Sono vietati i blocchi geografici, cioè quelle soluzioni tecniche che non consentono e/o limitano l’accesso a siti web ed applicazioni ai consumatori che intendono acquistare da Aziende aventi sedi in altri Stati Membri (le c.d. operazioni “transfrontaliere”). Sono parimenti vietate le altre soluzioni tecniche indirette che impongono un differente trattamento del consumatore sulla base della propria localizzazione, vale a dire l’indirizzo IP utilizzato, l’indirizzo indicato per la consegna delle merci, la scelta della lingua effettuata o lo Stato membro in cui è stato emesso lo strumento di pagamento utilizzato (carta di credito).
Da notare che il divieto si estende anche ai contenuti delle condizioni generali di vendita o di servizio (sia online che offline) adottati dalle Aziende al fine di regolare i rapporti con i consumatori. Anche in questo caso non sono ammesse disposizioni che impongano e/o che abbiano come effetto la disparità di trattamento tra i consumatori sulla base dei criteri sopra indicati (nazionalità, residenza, ecc.) ovvero su altri criteri di differenziazione che non trovino una “giustificazione oggettiva”.
La legittimità di tali clausole deve quindi essere vagliata caso per caso, avendo a mente l’effettiva impostazione, operatività e peculiarità del business aziendale!
Il Regolamento, infine, nulla specifica in materia di tutela del consumatore e quindi circa la legge e le garanzie applicabili alla transazione effettuata. Le disposizioni, infatti, si limitano a ribadire il fumoso principio secondo il quale sarà applicabile la legge del consumatore (così come sarà competente il giudice del suo luogo di residenza) nel caso in cui “sia rinvenibile l’intenzione del venditore di voler commerciare con consumatori domiciliati in uno o più determinati Stati Membri”.
Attenzione dunque, è necessario procedere con un attenta mappatura dei rischi sottesi all’e-commerce aziendale (attuale o futuro) sia dal punto di vista tecnico-strutturale che di politiche di vendita (negoziale).
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